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GLI ALLEATI SCOMODI

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I Radicali propongono un accordo ai Poli contro i brogli elettorali

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Un modo efficace e rapido per evitare che non avvengano brogli (come false firme o cambi in corsa dei nomi in lista). Sta tutta qui la proposta che i Radicali fanno alla Cdl e alla Gad in tema di «ripristino della legalità» nelle competizioni elettorali, e che, a partire dalle regionali di aprile, se fatta propria da uno dei due schieramenti rappresenterebbe, come Pannella ha avuto più volte avuto modo di sottolineare, un importante segnale verso possibili alleanze. L'ipotesi del partito di Pannella comprende una proposta di legge nazionale e un'altra (di quattro articoli) regionale. La pdl nazionale riguarda le norme sulle modalità di deposito e presentazione delle liste di candidati ad ogni appuntamento elettorale per il quale sia previsto l'obbligo della loro sottoscrizione da parte di un numero minimo di cittadini elettorali. Ed è, per il momento, enucleata in un solo punto. «In tutti i casi - si legge nel testo - nei quali la legge preveda che le liste di candidati a qualsiasi consultazione elettorale debbano essere sottoscritte da un numero minimo di cittadini elettori, è fatto obbligo che le liste elettorali siano depositate presso uffici pubblici, verificate e rese consultabili agli elettori, prima dell'inizio della raccolta delle firme degli elettori, complete di tutto quanto richiesto dalle leggi sui relativi moduli di raccolta delle firme». La proposta di legge («Norme per garantire la trasparenza del procedimento elettorale») sulle regionali è invece già stata formulata in articolato. Tre articoli più le norme transitorie. Liste depositate prima della raccolta firme: «La presente legge - dice il testo - al fine di garantire la trasparenza del procedimento elettorale e il rispetto dei diritti costituzionali all'elettorato attivo e passivo, stabilisce le modalità e i termini secondo i quali le candidature per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta sono depositate in forma pubblica e consultabile dagli elettori, e verificate, prima dell'inizio della raccolta delle firme necessarie alla loro presentazione». Liste consultabili dai cittadini: «Le liste (complete di contrassegno) sono depositate presso le cancellerie dei Tribunali e della Corte d'Appello, sono verificate preventivamente e rese consultabili al pubblico entro 72 ore dal loro deposito». Esame delle liste: «L'Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: a) dichiara non valide le liste per le quali l'elenco dei candidati contenuto nella dichiarazione di presentazione non corrisponda a quello precedentemente depositato; b) dichiara non valide le firme contenute nei moduli che presentino data di vidimazione precedente a quella attestante l'avvenuto deposito delle liste dei candidati; c) dichiarano non valide le firme contenute nei moduli in cui l'autenticazione rechi una data precedente a quella di vidimazione».

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