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Perché il «no» al Lodo Schifani

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Quindi, «crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale». Due i parametri che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità dell'intero art. 1 della legge 140 del 2003 (e non soltanto il comma 1, come aveva chiesto il tribunale di Milano): la violazione dell'art 3 (principio di uguaglianza) e dell'art. 24 (la difesa è un diritto inviolabile) della Costituzione. Secondo la Corte «l'automatismo generalizzato» della sospensione del processo prevista dal Lodo «incide, menomandolo, sul diritto della difesa dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando a un diritto costituzionalmente garantito». La Corte boccia poi il Lodo Schifani perchè, sempre violando l'art. 24 della Costituzione, viene «sacrificato il diritto della parte civile» che «deve soggiacere alla sospensione» del processo. Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la Consulta il Lodo è illegittimo perché «accomuna in un'unica disciplina cariche diverse non soltanto per fonti di investitura ma anche per la natura delle funzioni», inoltre il Lodo «distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere e della Corte Costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti». Infine, l'ultima bocciatura al Lodo è in nome del principio della ragionevolezza. Infatti la legge, mentre fa salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione (rispettivamente sul Capo dello Stato e sul presidente del Consiglio dei ministri), nulla dice a proposito della legge costituzionale n. 1 del 1948 che ha esteso a tutti i giudici della Corte Costituzionale (quindi anche al presidente della Consulta) l'immunità prevista in origine dall'art. 68 per i parlamentari. «Ne consegue - conclude la Corte - che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza».

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