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LA commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama in sede referente ha dato ieri il primo via libera, ...

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Contiene, fra l'altro, la devolution fortemente voluta da Bossi, l'istituzione del Senato federale, la modifica della composizione delle Corte costituzionale. La decisione sulla Consulta ha provocato l'uscita dall'aula della commissione dei parlamentari della minoranza. Lo scontro fra gli schieramenti sta raggiungendo livelli elevati. Rutelli pensa a un referendum per affondare la riforma, per Fassino si va alla dissoluzione dell'unità nazionale, per il Verde Pecoraro Scanio si sta evocando il rischio Iugoslavia, il Pdci annuncia battaglia campale. Nella Cdl si parla di terrorismo mediatico del centrosinistra, di tentativo dell'Ulivo di fermare il progresso, per la Lega «il treno è uscito dalla stazione». Queste, in sintesi, le principali novità della futura nuova Costituzione. Senato federale - La nuova Camera alta sarà composta da 200 senatori più 3 senatori a vita nominati dal presidente della Repubblica, più gli ex presidenti della Repubblica. Il senato sarà eletto a suffragio universale su base regionale. Avrà competenze diverse dalla Camera dei deputati (che avrà 400 deputati). La Camera dura in carica cinque anni, il Senato federale sei, alla prima sono attribuite tutte le funzioni politiche compresa la fiducia al Governo. La Camera legifera sulle materie che l'art.117 della Costituzione attribuisce in modo esclusivo allo Stato. Il Senato detta invece i criteri regionali delle materie concorrenti tra Stato e Regioni. Ciascuna Camera può chiedere di discutere un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. L'ultima parola spetta però comunque al ramo del Parlamento che ha competenza sulla materia. Solo nel caso in cui il Governo dichiari come essenziali per l'attuazione del suo programma modifiche decise dalla Camera su un testo approvato dal Senato, vale la decisione dei deputati. Il Senato può ribaltarla solo con una maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Interesse nazionale - Al Senato federale è attribuito anche il compito di decidere sulle normative regionali che non rispettano due principi fondamentali: gli interessi dello Stato e quelli di altre regioni. Assemblee interregionali - Le Regioni possono istituire organismi comuni: le assemblee di coordinamento delle autonomie. Vi fanno parte componenti designati per metà dalla Regione e per l'altra metà dal consiglio delle autonomie locali. Esprimono il parere al Senato federale sui disegni di legge di sua competenza. Almeno due assemblee regionali, tra loro coordinate, possono presentare un disegno di legge al Senato federale che deve discuterlo con una corsia preferenziale stabilita dal Governo. I disegni di legge proposti da una singola assemblea regionale vengono invece inseriti nei lavori del Senato con un iter normale. Poteri del premier - Può revocare i ministri senza che ci debba essere un dibattito parlamentare e una nuova fiducia. Può decidere lo scioglimento delle Camere per motivi politici e in questo caso il presidente della Repubblica è tenuto a prendere atto. Il presidente della Repubblica - Resta di garanzia e di equilibrio. Procede alla nomina dei presidenti delle Authority. «È garante della Costituzione e rappresenta l'unità federale della nazione». Corte costituzionale - La Corte costituzionale si compone di 19 giudici. Cinque sono nominati dal presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale e cinque dalle Supreme magistrature. Nuove regioni - Per cinque anni dall'entrata in vigore delle modifiche costituzionali potranno essere celebrati referendum tra i cittadini che vogliano distaccarsi da una regione per costituirne una autonoma. Roma capitale - Roma è la capitale della repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia anche normativa. D. T.

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