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Il professor Scarselli è sicuro: "La libertà personale è diritto inalienabile"

L'esperto discute sulla costituzionalità delle restrizioni

Massimiliano Lenzi
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Gli italiani chiusi in casa, le nostre libertà e la Costituzione. Abbiamo intervistato su questo Giuliano Scarselli, professore ordinario dell'Università di Siena, avvocato a Roma e Firenze.  Professor Scarselli, gli italiani per decreto del Governo vivono da quaranta giorni con le libertà sospese. Non è anticostituzionale tutto ciò? “Abbiamo sollevato dei dubbi con riferimento alle limitazioni di spostamento, ma è evidente che rispondere ad una simile domanda non è facile. Dal punto di vista strettamente costituzionale si tratta di focalizzare la disciplina degli artt. 16 e 13 Costituzione. L'art. 16 riconosce ai cittadini il diritto di circolazione e soggiorno, e tale diritto può subire delle limitazioni ‘per motivi di sanità o di sicurezza'; l'art. 13 riconosce invece a tutti la libertà personale come diritto inviolabile. Si dice, al riguardo della libertà personale, che essa gode di una doppia garanzia: a) della garanzia della riserva di legge ‘nei soli casi e modi previsti dalla legge'; b) e della garanzia della riserva di giurisdizione ‘se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria'. Orbene, si tratta di stabilire se i provvedimenti avuti con il Covid 19 attengono alla libertà di circolazione oppure a quella personale. Nello studio che abbiamo pubblicato su ‘Questione Giustizia' abbiamo fatto un esempio: se io non posso andare da Firenze a Pistoia, questo è il diritto di circolazione, che come tale mi può anche essere negato ai sensi dell'art. 16 Cost. per ragioni di sicurezza sanitaria; ma se mi è impedito di uscire di casa, lì pare che non si tratti più del mio diritto alla circolazione, bensì del mio diritto alla libertà personale. E così, il divieto di recarmi da qualche parte costituisce limite al diritto alla circolazione; ma se il divieto ha ad oggetto ogni luogo, e il precetto è quello che io non mi posso recare da nessuna parte e devo rimanere costretto presso la mia abitazione, lì pare che il limite attenga invece alla mia libertà personale e non più solo e soltanto al diritto alla circolazione. E se, dunque, siamo nel campo dell'art. 13 Cost., la questione di costituzionalità può non essere peregrina, poiché la norma è chiara sotto due semplici profili: a) la libertà personale non si ha solo di fronte alla detenzione o all'arresto ma anche di fronte a ‘qualsiasi altra restrizione della libertà personale'. Al riguardo l'inciso della legge costituzionale è chiaro, e fu voluto dai nostri padri costituenti proprio per estendere le garanzie dell'art. 13 Cost. dalla detenzione a qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale. b) Inoltre, la restrizione della libertà personale, come detto, gode non solo di una riserva di legge, bensì anche di una riserva di giurisdizione, e ciò nel senso che qualsiasi restrizione deve necessariamente essere disposta dall'autorità giudiziaria. Se così è, allora, ne deve seguire che né il Governo né il Parlamento possano disporre restrizioni generalizzate della libertà personale, poiché trattasi di un diritto inalienabile (art. 2 Cost.), che nessun'altra ragione può impedire, e che, se del caso, può essere contratto solo in ipotesi eccezionali previste dalla legge con riferimento a singoli comportamenti, e a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Nello scritto, tuttavia, abbiamo aggiunto che questo non significa che i provvedimenti di quarantena non fossero giustificati dalla emergenza che ci ha travolto; significa solo che l'emergenza che ci ha travolto non deve però allora indurci a dire che i provvedimenti erano costituzionalmente legittimi”.  Lo Stato di emergenza non è stato votato dal Parlamento. Non è un vulnus per la nostra democrazia? “Lo Stato di emergenza è stato dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, legittimato a ciò dall'art. 7 del decreto legislativo del codice della protezione civile. Formalmente la dichiarazione è stata pertanto corretta, non è questo il punto per me; il punto è che lo stato di emergenza legittimava però la sola pronuncia dei provvedimenti previsti nello stesso codice all'art. 25, 2° comma, e tra questi non vi erano quelli restrittivi delle libertà personali ma solo quelli aventi ad oggetto i poteri straordinari da attribuire alla protezione civile o ad altre pubbliche amministrazioni, e comunque sempre pronunciati “nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione europea” (così l'art. 25). Dunque, si torna alla prima domanda: i provvedimenti assunti, che hanno avuto invece ad oggetto i diritti dei cittadini, sono corretti oppure no a seconda di come si interpretino i rapporti tra gli artt. 13 e 16 della Costituzione”.  Proviamo ad elencare tutte le nostre libertà sospese in questi giorni. “Sono molte: dai limiti alla circolazione (art. 16 Cost.) ai divieti di riunione (art. 17), dalla chiusura di scuole (art. 33 Cost.), chiese (art. 19 Cost.) e tribunali (art. 24 Cost.) alle limitazioni alla proprietà privata, con divieto di raggiungere le seconde case (art. 42 Cost.), dalla chiusura di cinema, teatri, musei, bar, ristoranti, imprese e attività commerciali e professionali (art. 41 Cost.) alle note limitazioni alla libertà personale (art. 13 Cost.). Ovviamente molte di queste limitazioni sono costituzionalmente legittime in quanto per ogni diritto la stessa Costituzione pone degli espressi limiti. I temi più delicati per noi sono stati, come detto, quelli relativi alla libertà personale; e poi quelli concernenti il diritto di riunione in luoghi privati, nonché la chiusura dei tribunali, se protratte per un tempo troppo esteso”.  La politica che si affida ai virologi, non eletti da nessuno, non è un'altra emergenza per il nostro sistema democratico? “I virologi sono dei tecnici e quindi non hanno necessità di essere eletti. Quello che invece va sostenuto è che la scienza non può però trasformarsi in una nuova religione, alla quale tutti si debba solo ossequio e obbedienza. E la politica, e le istituzioni, non devono semplicemente mettere in atto quanto la scienza indica, ma devono al contrario avere la capacità, dopo l'attenta audizione dei medici, di equilibrare le esigenze della scienza con l'intero sistema, poiché accanto ai valori della scienza vi sono altri valori da considerare, che non spetta ai medici indicarci. Credo, comunque, che questa cosiddetta fase 2 si ispiri a ciò”. Lei in in suo recente intervento ha ricordato anche il dibattito in Assemblea Costituente. Perché? “Ho ritenuto fondamentale ricordare che l'art. 13 Cost. fu voluto in quel modo nel dibattito in Assemblea costituente proprio da Togliatti e da Moro, ovvero dalle sinistre e dal mondo cattolico di allora, e ciò per escludere che a qualcuno venisse in mente di ritenere che la libertà personale è un valore liberal/individualistico. È al contrario un valore inalienabile della persona, il primo  disciplinato dai nostri padri costituenti con l'art. 13 Cost., che è la norma che apre la Parte dedicata dalla Costituzione ai Diritti e doveri dei cittadini. Non credo che questo diritto fondamentale oggi scricchioli, come lei dice; ma proprio per non farlo scricchiolare abbiamo voluto aprire questo dibattito e ricordare, per il futuro, che la libertà personale è un valore inalienabile”.

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