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Salario base per i contratti a progetto

Auto, una catena di montaggio

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Salario di base per i cocopro e assegno di disoccupazione. Le proposte di modifica sono contenute nel pacchetto di 16 emenadmenti presentati dai relatori al ddl lavoro, Tiziano Treu (Pd) e Maurizio Castro (Udc). Il compenso dei lavoratori a progetto, si legge nell'emendamento, "deve essere adeguato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può comunque essere inferiore, in proporzioni di durata del contratto, all'importo annuale determinato periodicamente con decreto del ministero del Lavoro". Come riferimento vengono assunti da un lato gli emolumenti minimi del lavoro autonomo e dall'altro nel settore privato, lo stipendio sarà frutto della media dei due risultati. Per quanto riguarda l'assegno di disoccupazione i relatori spiegano che per un disoccupato che ha lavorato per 6-12 mesi l'una tantum dovrebbe aggirarsi introno ai 6.000 euro nell'anno successivo. La misura sarà sperimentale, per il prossimo triennio. Il totale delle risorse per i cocopro, con i nuovi interventi dei relatori, dovrebbero superare i 100 milioni di euro complessivi. "Ai cocopro che hanno visto aumentare il carico retributivo di sei punti -spiega Treu- non solo garantiamo il salario di base, per cui non ci perdano, ma è prevista anche qualcosa se perdono lavoro. Il nostro obiettivo era arrivare subito alla mini Aspi" dice Il relatore. "ma al momento non è possibile e quindi ci saranno due fasi: nella prima si rafforza molto l'attuale "una tantum", per la disoccupazione". Con il vecchio sistema, dice Treu, "si prevede poco ed era molto difficile" accedere all'assegno. Con la nuova norma "se uno lavora da sei mesi a un anno dovrebbe prendere 6.000 euro". Alla fine dei tre anni, di sperimentazione, "si farà una verifica e prospettiamo la trasformazione della una tantum in mini Aspi". Arriva inoltre il tetto che mette al sicuro dalle false partite iva: il limite minimo viene fissato a 18.000 euro di reddito lordo annuo. "Abbiamo lievemente emendato le misure e le caratteristiche degli indici di rischio previsti", spiega Castro. Nella formulazione prevista dal ddl, ricorda il relatore, si prevede che le partite iva vengono considerate collaborazioni coordinate e continuative nei casi in cui sussistano sue dei tre seguenti presupposti: collaborazione con durata superiore ai sei mesi nell'arco di un anno, corrispettivo derivante dalla collaborazione superiore al 75% del reddito totale annuo, postazione di lavoro presso la sede del committente. Con la proposta di modifica si passa a otto mesi e 80%. Inoltre, spiega il relatore, "nel caso in cui vi sia un percorso formativo o professionale significativo, in presenza di un reddito complessivo da lavoro autonomo annuo lordo non inferiore a 18.000 euro, vengono escluse tutte le presunzioni".

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