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Giudici tributari poco indipendenti

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Incostituzionali le leggi su nomine e carriere dei magistrati

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Un emendamento incostituzionale presentato in Commissione finanze cerca di mantenere in piedi i vizi contenuti nella disciplina sui requisiti di accesso negli organi della giurisdizione tributaria e la disciplina relativa alla posizione giuridica dei giudici tributari. In pratica tali discipline sono rimesse a provvedimenti e valutazioni discrezionali di organi amministrativi, il Consiglio di Presidenza e il ministero dell'Economia e ciò in violazione di diversi precetti costituzionali. L'articolo 12 comma 1 lettera Bl della legge 28.12.2001 n. 448 ha introdotto nella legge 445/92 l'art 44 ter, che porta il titolo "Modifica delle tabelle" e che testualmente recita «I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati su conforme parere del consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con decreto del ministero delle Economie e delle finanze». La norma è in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione che pone il principio per cui il giusto processo si attua dinanzi a giudice terzo e imparziale. Un giudice che venga nominato da un organo amministrativo in base a proprie ampie e discrezionali valutazioni non è un giudice terzo. Se la nomina può rimanere contenuta formalmente in un atto del ministro ciò deve avvenire sulla base di criteri di accesso rigorosamente predeterminati per legge. La imparzialità deriva dall'assicurazione dell'indipendenza del giudice, che va garantita sia all'interno dell'ordine giudiziario sia verso l'esterno. Verso l'interno significa che nessun organo non solo quello sovraordinato o titolare di funzioni direttive ma neanche quello rappresentativo (quali il Consiglio di Presidenza) possono inferire una compressione dell'indipendenza del giudice. In particolare va osservato che i poteri dell'organo di autogoverno non devono costituire una struttura che si sovrappone al giudice e che anziché tutelare uccide l'autonomia dei singoli giudici. La disciplina di cui all'art. 12 è quindi in contrasto anche con l'art. 101 della Costituzione il quale dispone che il giudice è soggetto solo alla legge. Infine in contrasto anche con l'articolo 108 Cost. secondo cui le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite per legge, laddove l'ordinamento attiene non solo ai requisiti di accesso ma anche allo stato giuridico dei giudici. È notorio a tutti i giudici tributari che l'art. 44 ter è stato il piedistallo su cui il precedente Consiglio di presidenza e il ministero delle Finanze hanno ritenuto di adottare il 6 giugno 2002 apposite tabelle, che oltre che violare la indipendenza dei giudici ne hanno anche violato la parità in quanto volte a favorire alcune categorie e a subordinare la posizione di ciascun giudice a valutazioni assolutamente discrezionali del Consiglio (ciò per evidenti ragioni di accaparramento di potere). L'attuale Consiglio di presidenza le ha lasciate sopravvivere ma è storia recente che il Tar e il Consiglio di Stato ne hanno decretato la nullità per vizi di legittimità. Si è auspicata l'abrogazione di detta norma che appare incompatibile con i principi di un ordinamento democratico che voglia rendersi custode della indipendenza dei giudici ma molto stranamente i senatori della commissione finanze si sono resi autori, forse inconsapevolmente, di una operazione di potere proposta da taluni vertici della magistratura tributaria dando via libera ad un emendamento che rimette la nomina negli incarichi di giudice e poi anche in quelli presidenziali «...a una scelta fatta dal Consiglio di Presidenza secondo criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 ter… e tenendo conto delle attitudini della laboriosità e della diligenza» Sicchè in definitiva i giudici saranno scelti dal ministro che, assieme al Consiglio, ha approvato le tabelle e poi in base a queste ulteriormente valutati per le funzioni presidenziali secondo una gerarchia di valori che contraddice il

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