Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+

Aumento dei contributi per i collaboratori

default_image

  • a
  • a
  • a

L'aumento del contributo interessa gli assicurati che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Già lo scorso anno l'aliquota è salita al 17,80% per chi aveva un reddito annuo fino a 37.883 euro e da quest'anno l'aliquota è pari al 18%. Chi è interessato: I collaboratori coordinati e continuativi; Gli incaricati delle vendite a domicilio; I lavoratori autonomi cosiddetti abituali (coloro che sono iscritti ad albi professionali) per i quali non è prevista un'altra forma di previdenza obbligatoria; I prestatori di lavoro occasionale autonomo. Per queste categorie, l'aliquota sale al 18% ed è comprensiva dello 0,50% destinato a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni familiari e l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera. Sulla fascia di reddito che supera, quest'anno, i 38.603 euro di reddito annuo il contributo sale di un punto percentuale, 19%. Per gli associati in partecipazione, iscritti dal 2005 alla Gestione separata dell'Inps l'aliquota è invece del 17,50%. I collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione, continuano a versare il contributo nella misura del 10%. Mentre i titolari di pensione diretta (anzianità e vecchiaia) continuano a versare all'Inps il 15%. I contributi sui compensi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione, quindi entro il 16 febbraio. Il contributo, nato nel 1996 in quanto previsto dalla precedente legge di riforma del sistema pensionistico (legge Dini), ha lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo. Il pagamento I professionisti pagano col meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, il contributo è interamente a loro carico. I collaboratori effettuano il pagamento tramite il committente con cadenza mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Il pagamento è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore. Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita. Per il 2005 il massimale è di 83.967 euro.

Dai blog