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Lo sponsor sui ponteggi dà nell'occhio alla Sovrintendenza

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Il Comune di Roma, a cui è stata richiesta l'autorizzazione all'installazione di questa pubblicità facendo rientrare il palazzo nell'area compresa nel disegno di legge 490/1999, ha stabilito che la ditta sponsorizzatrice dovrà acquisire parere preventivo nelle competenti Sovrintendenze. La ditta sponsorizzatrice ci ha scritto che la Sovrintendenza archeologica ha bloccato qualsiasi autorizzazione, in quanto l'area rientra nell'area compresa nel D.L. 490/1999. Vorrei sapere se a seguito del suddetto D.L. n. 490/1999 la Sovrintendenza ai beni archeologici possa vietare la messa in opera del messaggio pubblicitario sui ponteggi. Il diniego della Sopraintendenza rende inevitabile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso il provvedimento che ha «bloccato l'autorizzazione». A tal fine occorrerà accertare se nel caso in esame la Sopraintendenza ha dato, a richiesta del Comune, un parere o se ha negato il nulla osta. Nel primo caso il ricorso dovrà essere proposto dalla ditta che propone la pubblicità con riguardo al provvedimento del Comune, mentre nel secondo caso dovrà essere impugnato il provvedimento della Sopraintendenza la quale ai sensi dell'art. 23 del D.L. 490/1999 deve rilasciare, ma può anche negare l'approvazione "delle opere di qualunque genere" che i "proprietari, possessori o detentori a qualaiasi titolo di beni culturali" intendano eseguire sui loro immobili. Le chiavi contese del terrazzo condominiale Sono proprietario degli appartamenti attici in un condominio, desidero conoscere un parere sulla fondatezza della richiesta che vorrebbe estendere a tutti i 14 condòmini il possesso delle chiavi del terrazzo condominiale. Inizialmente l'accesso era consentito ai singoli condòmini. Oggi, non essendoci più questa consuetudine d'uso, le chiavi sono custodite da due condòmini che le rilasciano a chi ne fa richiesta per riparare antenne o simili, ma con l'obbligo di riconsegna in giornata. Dal terrazzo condominiale è possibile accedere agevolmente ai due terrazzi del piano attico e ritengo che l'attuale sistema di accesso, pur garantendo a tutti l'uso del terrazzo comune, è garanzia della mia incolumità e privacy. Si fa presente inoltre che alcuni appartamenti sono affittati a studenti ed extracomunitari di passaggio di cui non si conosce l'identità. Marcello Dionisio L'amministratore di condominio è onerato del compito di regolamentare l'uso dei beni comuni e per l'effetto dovrà statuire le modalità d'uso del terrazzo condominiale secondo l'originaria consolitata destinazione — stenditura di panni ed attenersi al regolamento di condominio nel rispetto però dell'interesse alla privacy ed alla sicurezza dei proprietari dell'ultimo piano. A tal fine si ritiene esatto lasciare le chiavi nella detenzione o del solo amministratore o comunque di più condòmini individuati a seguito di apposita delibera assembleare redigendo altresì una tabella con la turnazione possibile dei vari condòmini nell'uso giornaliero della terrazza comune previa consegna e restituzione delle chiavi nella medesima giornata (così non prevedendo la detenzione notturna delle chiavi per ovvi motivi di privacy e sicurezza. I millesimi giusti dell'appartamento di servizio Quale tabella millesimale si deve utilizzare per la ripartizione delle spese e dei ricavi relativi a detto appartamento del portiere (riparazione, tasse, affitto)? Lea Monfredi L'art. 1117 c.c. prevede espressamente che le spese ed i ricavi dell'alloggio di servizio condominiale devono essere ripartiti con la tabella millesimale di proprietà esclusivamente fra i condòmini che, a norma del regolamento condominiale, sono comproprietari di tale bene.

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