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IN UN edificio adibito esclusivamente a civile abitazione, alcuni condomini, tra i quali sono presenti ...

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Non intendono avvalersi del suddetto impianto, dissociandosi dalle relative spese, oltre ai condomini del piano terra per i quali è evidente l'assenza di interesse e benefici dalla suddetta innovazione di cui sopra non potrebbero trarne alcun beneficio perché essendo le fermate dell'ascensore realizzabili non sui pianerottoli degli ingressi agli appartamenti, bensì nei mezzanini situati tra un pianerottolo e l'altro. Si chiede se anche i condomini posti ad altri piani possono dissociarsi dall'utilizzo dell'ascensore e dalle spese di tale innovazione richiamandosi all'art. 1121 c.c. Marco Bui Se l'installazione dell'impianto viene richiesta dai condomini portatori di handicap o anche da questi ultimi, vale la normativa speciale contenuta nella legge 13/1989. Tale normativa fa salva l'ipotesi prevista dall'art. 1121 c.c. in ordine alle innovazioni vietate (quelle che pregiudicano la statica e l'estetica dell'edificio ovvero rendano inservibili al godimento comune alcune parti dell'edificio stesso) il che significa che l'impianto non passa essere realizzato in alcun caso se non con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. In tutti i casi i condomini che non intendano partecipare alla realizzazione dell'opera possono sottrarsi dalla spesa ferma restando la loro facoltà di avvalersi in un tempo successivo dell'impianto corrispondendo la quota di loro spettanza. Per quanto riguarda il contributo previsto nella legge 13/89 la relativa istanza dovrà essere presentata al Municipio competente corredata dalla documentazione la cui natura si consiglia di accertare preventivamente preso l'ufficio tecnico del vostro Municipio. Per quanto riguarda la ripartizione dell'impianto essa potrà essere seguita per millesimi di proprietà tra coloro che decideranno di partecipare alla realizzazione della stessa. Infine ove il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicaps, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe di garages. Perdita d'acqua e risarcimento Nel condominio si è verificata una perdita d'acqua da un tratto delle tubazioni dell'impianto centralizzato di riscaldamento, danneggiando considerevolmente due appartamenti. L'assicurazione condominiale non risarcisce il danno. Desidero sapere se ci sono i presupposti per intentare causa all'assicurazione ed ottenere un esito favorevole al condominio, occorre tener presente che il perito, dopo il sopralluogo, ha evidenziato nel suo verbale che i tubi erano corrosi come in effetti si presentavano nelle parti sostitutive durante i lavori di riparazione. Desidero inoltre sapere, nel caso di non risarcibilità del danno, come vanno suddivise le spese sostenute per il ripristino di due appartamenti danneggiati. Orietta Fentre Nutriamo seri dubbi circa un possibile esito positivo dell'eventuale giudizio, nei confronti dell'assicurazione in quanto la polizza alla voce «danni d'acqua» prevede il risarcimento dei danni provocati da spandimento d'acqua solo nel caso di «rottura accidentale di tubazioni». Nel caso di specie il perito dell'assicurazione ha accertato che la perdita d'acqua era da ascriversi alla vetustà delle tubazioni private, o meglio, perché le stesse erano corrose e quindi la garanzia è inoperante. Ne consegue che i danni devono essere risarciti dal condominio e le spese suddivise con la tabella del riscaldamento se la rottura e conseguente perdita sono localizzate nella colonna montante condominiale, mentre dovranno essere rimborsate dal privato se sono localizzate nel «punto di diramazione» ai locali di proprietà pr

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