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Lavori abusivi, le nuove tabelle non hanno efficacia retroattiva

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In particolare uno ha effettuato una sopraelevazione sulla parte di lastrico solare di sua proprietà, realizzando un grande locale soggiorno-pranzo accessibile dall'appartamento sottostante con annesso cucinino. L'altro condomino ha invece eseguito un lavoro di minore entità verandando un terrazzino. In sede di assemblea è stata ora affermata la necessità di rivedere le tabelle millesimali per tener conto delle variazioni delle superfici abitative di proprietà. Gli oneri da sostenersi per il ricalcolo delle tabelle millesimali debbono essere ripartiti tra tutti i condomini o attribuiti ai soli condomini che hanno determinato la necessità di modificare le tabelle? Nella seconda ipotesi come vanno ripartiti detti costi tra i due condomini? C.P.L. L'assemblea condominiale non ha facoltà di imputare le spese necessarie alla revisione delle tabelle millesimali a carico esclusivo dei condomini che hanno realizzato l'ampliamento delle superficie dei propri appartamenti, in tal senso l'indicata spesa deve essere ripartita tra tutti i componenti il condominio in base alle quote millesimali di proprietà. L'applicazione delle nuove tabelle non può avere efficacia retroattiva. Rifacimento del lastrico solare Nel condominio che amministro, l'assemblea ha deliberato il rifacimento di un lastrico solare annesso ad una proprietà privata che provoca infiltrazioni. Il terrazzo copre per circa 75 mq gli appartamenti sottostanti e, senza interruzioni o alterazioni di livello; per circa 33 mq è in aggetto sui balconi; preciso che le cattive condizioni del terrazzo sono da imputare ad un naturale deterioramento del manto impermeabile. Vorrei avere un parere sulla ripartizione della spesa. Loredana Nilo Secondo il disposto dell'art. 22 del Regolamento Condominiale ed in ossequio all'interpretazione giurisprudenziale più recente si ritiene esatta la ripartizione delle spese di rifacimento dell'intero lastrico di copertura svolgente funzione di terrazza a livello (non avendo alcuna soluzione di continuità tra la parte a copertura dell'edificio — maggiore — e la parte in aggetto — minore —) a carico di tutti i condomini partecipanti al condominio atteso che l'art. 1126 c.c, che prescriverebbe un diverso criterio di ripartizione, è derogabile e così è derogato dal regolamento condominiale ex art. 1138 comma 4 c.c. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma

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