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Vantaggi alle imprese per la ricerca

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Innanzitutto, l'articolo 1 del decreto favorisce, attraverso la detassazione dal reddito d'impresa, gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'export, la quotazione in borsa ed i stage aziendali per studenti. Gli interventi che fruiscono della detassazione dal reddito di impresa sono quelli che vengono effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003; si tratta, in sostanza, dell'anno 2004 e riguardano i seguenti costi: - di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (riguardanti esclusivamente la ricerca applicata o finalizzata alla realizzazione di uno specifico prodotto); - per la partecipazione di fiere all'estero; - per stage aziendali destinati a studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine degli studi; - per la quotazione in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea; - per l'aggregazione in nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali (joint venture, associazioni temporanee ecc.), in numero non inferiore a dieci, di piccole e medie imprese per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. Nuovo regime fiscale per i "cervelli" che rientrano La Tecnotremonti, tuttavia, non ha solo come obiettivo quello di introdurre un regime agevolato per ridurre il carico fiscale gravante sulle imprese che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione, ma anche quello di promuovere il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero. Le disposizioni in questione sono dettate all'art. 3 del decreto suddetto che incentiva il ritorno dei cosiddetti "cervelli" made in Italy. La norma prevede che i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo dei ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia siano imponibili solo nella misura del 10% ai fini delle imposte dirette e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Le nuove disposizioni stabiliscono una serie di condizioni, soggettive e temporali, affinché il ricercatore rimpatriato possa usufruire della agevolazione suddetta. Innanzitutto, i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato. Devono, inoltre risultare residenti all'estero alla data di entrata in vigore del decreto legge 269/03 (2 0ttobre 2003) ed aver svolto attività di ricerca all'estero documentata presso università o istituzioni pubbliche o private di ricerca per almeno due anni continuativi. Il beneficio si applica ai ricercatori che dalla data di entrata in vigore del decreto legge o in uno dei cinque anni solari successivi (dal 2004 al 2008) vengono a svolgere la loro attività in Italia divenendo fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. L'applicazione dell'agevolazione fiscale al ricercatore, inoltre, trova applicazione nel periodo d'imposta in cui lo stesso diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi d'imposta successivi. Occorre tuttavia che il ricercatore, per usufruire dell'agevolazione, risulti per l'intero periodo sempre residente in Italia. Un nuovo adempimento fiscale, quindi, è alle porte anche per i sostituti d'imposta pubblici (Cnr, Istat ecc.) o privati (Fiat ecc.) che assumeranno tra il 2004 ed il 2008 i ìcervelli" fuggiti dall'Italia. Tali sostituti, infatti, una volta aver accertato le condizioni di spettanza dell'agevolazione, devono anche applicarla effettuando direttamente in busta paga l'abbattimento del 90% del reddito di lavoro dipendente ai fini della determinazione delle imposte dirette (Irpef ed addizionali all'Irpef) ed escludendo completamente tale reddito ai fini Irap.

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