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COME ogni anno i contribuenti Iva chiudono il mese di dicembre con il versamento dell'acconto che deve ...

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LA DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO Per il calcolo dell'acconto Iva esistono tre metodi: storico, previsionale e delle operazioni effettuate o analitico. I contribuenti devono verificare, innanzitutto, se l'acconto è dovuto secondo i tre metodi. Con il metodo storico si paga l'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per l'ultimo periodo dell'anno precedente. Metodo previsionale: si paga l'88% del debito previsto che risulterà nella liquidazione di dicembre o dell'ultimo trimestre 2003. Metodo delle operazioni effettuate: si paga il 100% dell'imposta che risulta da una liquidazione relativa al periodo 1-20 dicembre, per i mensili, o 1° ottobre - 20 dicembre, per i trimestrali. Solo se il risultato è positivo utilizzando tutti i metodi di calcolo, il versamento è dovuto e va effettuato con il valore minore. Se uno dei metodi si conclude in negativo e cioè non risulta un importo da versare, l'acconto non è dovuto. Inoltre occorre tener presente che il contribuente non deve effettuare alcun versamento se l'acconto determinato è inferiore ad euro 103,29. Per effettuare il pagamento si usa il modello F24, da presentare in banca, in posta o presso i concessionari della riscossione. In alternativa, i titolari di conto corrente presso una banca che ha aderito alla convenzione con l'agenzia delle Entrate, possono richiedere un «codice Pin» ed effettuare il pagamento online, addebitando la somma dovuta sul proprio conto corrente. I codici tributo per il versamento sono: 6013, se contribuente mensile; 6035 se trimestrale. CHI È TENUTO AL VERSAMENTO Chi ha iniziato l'attività quest'anno non deve versare l'acconto. Anche se per dicembre o in sede di dichiarazione annuale dovrà essere effettuato un versamento. In questo caso infatti, viene a mancare uno dei parametri di commisurazione quello «storico» previsti dalla legge. In caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno sono previste due ipotesi: - il contribuente che ha effettuato i versamenti con cadenza mensile non è tenuto al pagamento dell'acconto, se ha chiuso l'attività entro il 30 novembre 2003; - per i trimestrali, invece, l'esclusione dall'obbligo di versamento scatta se la cessazione è avvenuta entro il 30 settembre. Anche in questo caso vengono a mancare due dei parametri di commisurazione: il «previsionale» e quello delle «operazioni effettuate». Agli eredi dell'imprenditore la legge concede una dilazione per adempiere agli obblighi cui era tenuto il defunto. Gli eredi possono infatti eseguire le formalità entro sei mesi dal decesso dell'imprenditore. Invece, se il decesso avviene entro quattro mesi dalla scadenza, senza il versamento dell'acconto, gli eredi possono sanare l'omesso versamento, senza alcuna maggiorazione, entro sei mesi dal decesso. Sono esclusi dal versamento i contribuenti che: - hanno evidenziato nell'ultimo periodo dell'anno precedente un credito d'imposta; - ritengono di concludere a credito l'anno; - applicando il «metodo delle operazioni effettuate» evidenziano un credito d'imposta nel periodo 1° dicembre (o 1° ottobre se trimestrali) - 20 dicembre dell'anno in corso; - hanno cessato l'attività prima del 30 novembre dell'anno di riferimento, se mensili, o del 30 settembre, se trimestrali; - hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno; - sono società estinte per fusione o incorporazione entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre, se trimestrali.

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