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SECONDO la bozza della legge delega sulle pensioni, dal 2008 si potrà andare in pensione solo con 40 ...

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Vediamo allora come, secondo l'attuale disegno di legge, si svilupperà la riforma pensionistica da oggi al 2008. FINO AL 31 DICEMBRE 2007 — I lavoratori dipendenti che hanno versato contributi antecedentemente al 1° gennaio 1996 (sistema retributivo) potranno conseguire la pensione di anzianità se entro il 31 dicembre 2007 raggiungeranno il requisito contributivo dei 35 anni di versamento ed il requisito anagrafico dei 57 anni di età (elevati a 58 per i lavoratori autonomi). Rimane ferma per i lavoratori dipendenti la possibilità di accesso alla pensione di anzianità, in assenza del requisito anagrafico, qualora possano far valere 38 anni di versamento nel biennio 2004/2005, elevato a 39 anni nel biennio 2006/2007. La possibilità di accesso alla pensione di anzianità, secondo i criteri sopra indicati, è "certificata" dall'Ente di previdenza, su richiesta dell'interessato, e consentirà a quest'ultimo di "cristallizzare" il diritto alla prestazione che potrà essere esercitato in qualsiasi momento successivo, a prescindere da modifiche normative circa la modalità ed il sistema di calcolo della prestazione. Per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi successivamente al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo), la pensione di anzianità non è prevista. L'accesso alla pensione di vecchiaia, invece, è consentito ai lavoratori dipendenti ed autonomi che raggiungano il requisito contributivo dei 20 anni di versamento e di 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne. Per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi successivamente al 31 dicembre 1995 la pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un requisito contributivo minimo di 5 anni ed ad un'età anagrafica che oscilla tra i 57 e i 65 anni di età, senza differenze tra uomini e donne. DAL 1° GENNAIO 2008 — L'accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti con anzianità contributiva precedente al 1996 (sistema retributivo), che entro il 31 dicembre 2007 non hanno raggiunto il requisito contributivo dei 35 anni di versamento ed il requisito anagrafico dei 57 anni di età (elevati a 58 per i lavoratori autonomi), è condizionato esclusivamente al raggiungimento del requisito contributivo dei 40 anni di versamento, a prescindere dall'età anagrafica. In via sperimentale e per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre del 2015 è ancora consentito l'accesso alla pensione di anzianità con 35 anni di versamento e 57 anni di età (elevati a 58 per i lavoratori autonomi). In questa ipotesi la pensione di anzianità sarà calcolata interamente con il sistema di calcolo contributivo. Sono previsti appositi decreti che dovranno fissare agevolazioni per l'accesso alla pensione di anzianità di lavoratori dipendenti e autonomi che svolgono attività usuranti, lavoratori dipendenti cosiddetti "precoci" ovvero coloro che antecedentemente al compimento dei 19 anni di età possono far valere almeno di un anno di versamenti assicurativi in costanza di un rapporto di lavoro e lavoratrici madri. Per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi successivamente al 31 dicembre 1995, la pensione di anzianità non è prevista. Anche in questo periodo di transizione l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito ai lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano il requisito contributivo di 20 anni di versamento e di 65 e 60 anni di età, rispettivamente per uomini e donne. Per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi successivamente al 31 dicembre 1995 la pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un requisito contributivo minimo di 5 anni ed ad un'età anagrafica fissata in 65 e 60 anni, rispettivamente per uomini e donne. DAL 1° GENNAIO 2016 — Vengono applicate strettamente le misure previste dalla legge delega. L'accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi è condizionato esclusivamente al raggiungi

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