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Congedo parentale anche per il padre

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La madre può lavorare fino all'ottavo mese con l'autorizzazione del medico

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Al punto che si è deciso di far confluire tutte le disposizioni emanate in un Testo unico, entrato in vigore nel marzo del 2001. Vediamo le norme più importanti che riguardano il congedo anche per il padre. Dieci o undici mesi La madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno entrambi diritto ad un periodo individuale massimo di congedo parentale (quello che una volta era definito astensione facoltativa), pari a sei mesi per la madre e sette mesi per il padre. In via ordinaria il periodo di congedo complessivamente utilizzabile dai due genitori è di dieci mesi: l'elevazione a sette mesi in favore del padre (per un massimo totale, tra i due genitori, di undici mesi) è prevista soltanto se quest'ultimo ha già fruito di un periodo precedente di almeno tre mesi. Quando il genitore è solo Se ad occuparsi del minore è soltanto un genitore, il periodo di congedo può essere allungato fino ad un massimo di dieci mesi. Per gli ulteriori mesi richiesti entro il terzo anno di età del bambino, l'indennità spetta in relazione al reddito. La situazione di genitore solo è riscontrabile nei seguenti casi: 1) morte dell'altro genitore; 2) abbandono del figlio; 3) affidamento esclusivo ad un solo genitore; 4) non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. In quest'ultimo caso, il genitore richiedente deve rilasciare un'apposita dichiarazione di responsabilità (nel caso della madre, la dichiarazione è richiesta anche se il bambino risulta avere il cognome della madre). La situazione di ragazza madre o di genitore single non può essere considerata di genitore solo: anche in tal caso occorre che l'altro genitore non riconosca il figlio. Così come, in caso di genitori separati, nella sentenza di separazione deve risultare l'affidamento ad uno solo di essi. Allattamento I riposi giornalieri per allattamento spettano alla madre anche durante il congedo parentale del padre. Non è invece previsto il contrario, in quanto il diritto del padre a tali riposi deriva da quello della madre. Flessibilità La lavoratrice in maternità può ottenere la flessibilità del congedo di maternità, nel senso di continuare a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza (e fruire così di un mese in più di congedo dopo la nascita del bambino), purché autorizzata in tal senso dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato con esso) e del medico aziendale. Se tali attestazioni sono state fornite alla lavoratrice entro il settimo mese di gravidanza, la domanda può essere accolta anche se presentata dopo tale termine. Se, invece, le attestazioni sono state acquisite dopo il termine del settimo mese, la lavoratrice potrà utilizzare soltanto il periodo residuo dalla data del rilascio. Se la lavoratrice si avvale della flessibilità senza autorizzazione, non ha diritto all'indennità di maternità, in quanto per tale periodo ha diritto alla normale retribuzione: il periodo in questione non potrà essere recuperato dopo il parto. Maternità e malattia Se la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) si ammala durante il periodo di congedo parentale (astensione facoltativa), questo viene sospeso, e il periodo di malattia, se opportunamente documentato è indennizzato in misura intera secondo quanto previsto dalla normativa in fatto di assenza per malattia.

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