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NEL condominio si è proceduto a causa di infiltrazioni a rifare il terrazzo di proprietà del sig.

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Si è proceduto nella ripartizione addebitando 1/3 della spesa al proprietario esclusivo e i restanti 2/3 a tutti gli altri condomini, comproprietari del suddetto alloggio, compreso il sig. X. La ripartizione ha ovviamente tenuto conto sia del lavoro eseguito relativamente alla posa in opera del pavimento, che della tinteggiatura dell'alloggio sottostante. Il sig. X non è d'accordo nel pagamento per la parte della tinteggiatura addebitatele. Mario Limoni Qualora la tinteggiatura all'interno dell'appartamento condiminiale si sia resa necessaria a seguito delle infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo di copertura il quale è stato completamente ristrutturato, riteniamo che le relative spese debbano essere ripartite seguendo lo stesso criterio utilizzato per le spese del terrazzo. Vogliamo inoltre ricordare che se il criterio di ripartizione delle spese in questione è stato approvato nel corso di una assemblea condominiale il condominio e i condomini dissenzienti possono impugnare la relativa delibera nel termine di trenta giorni dal ricevimento del verbale assembleare se assenti. Rifacimento del tetto e nuove tabelle millesimali Il condominio ha realizzato lavori di completo rifacimento del tetto di copertura. La realizzazione della struttura di cordolo perimetrale ha provocato un innalzamento del tetto di cm. 25-30. Detto incremento di altezza e quindi del volume, in mancanza di riscaldamento centralizzato (tutti i condomini sono dotati di impianto autonomo), giustifica la revisione delle tabelle millesimali? Francesco Mirti Premesso che la modifica delle tabelle millesimali di ripartizione delle spese va effettuata solo al seguito di cospicue variazioni, l'incremento di volume causato, esclusivamente per l'esigenza del condominio, di consolidare la copertura, né richiesto, né auspicato dal singolo condomino, non può in alcun modo aggravarne le quote di contribuzione alle spese condominiali, sia pure in maniera esigua. L'affitto di appartamento condominiale Alla luce del regolamento condominiale a quale tabella millesimale bisogna attribuire l'incasso dell'affitto dell'appartamento condominiale? Manuela Croti L'affitto dell'appartamento del portiere va suddiviso tra tutti i condomini sulla base della tabella A di proprietà generale, tabella che rappresenta i valori delle singole unità immobiliari, compresi i locali, espressi in millesimi. La tabella B contenuta nel regolamento di condominio non può essere utilizzata in quanto riguarda le spese per il servizio di portierato e manutenzione delle scale, servizio che evidentemente era prestato solo in favore delle unità immobiliari abitative, ma una volta soppresso il servizio, il godimento economico tratto dall'affitto dell'appartamento del portiere, va necessariamente suddiviso tra tutti i condomini comproprietari dei beni. Braccio di ferro sull'apertura di luci È legittima l'apertura di luci sul tetto condominiale — il cui sottotetto non rientra nelle proprietà comuni e che non ospita impianti del condominio —ad opera del proprietario dell'ultimo piano in assenza di autorizzazione assembleare? Paolo Contra Nel merito della legittimità dell'apertura di luci sul tetto condominiale, si trascrive la massima della Suprema Corte di Cassazione n. 1498 del 12.02.98 «il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre — ben compatibile con la sua destinazione naturale — per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma

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