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La Corte costituzionale, con una recente sentenza, ha stabilito che le dimissioni date per giusta causa ...

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Quindi l'indennità di disoccupazione è riconosciuta nei casi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e per modificazioni delle mansioni. L'articolo 34 della legge 448 del 23 dicembre 1998 aveva disposto che la cessazione di lavoro per dimissioni che è intervenuta dopo il 31 dicembre 1998 non dava diritto all'indennità di disoccupazione, agricola e non agricola, con i requisiti normali e con i requisiti ridotti. La norma in questione è stata per molti anni al centro di polemiche finchè è intervenuta la Corte costituzionale. I giudici nel dichiarare illegittimo l'articolo di legge hanno affermato che le dimissioni per giusta causa non sono determinate dalla libera scelta del lavoratore ma causate da comportamenti altrui che non danno la possibilità a proseguire il rapporto di lavoro. A dare aiuto a tutto ciò è intervenuto l'Inps, con una circolare, che ha riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione, agricola e non, quando le dimissioni sono per giusta causa e cioè sono chieste in presenza di una condizione che non consente di continuare il rapporto di lavoro. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le sedi dell'Inps dovranno definire, secondo la sentenza, le domande e i ricorsi in essere e riesaminare le domande già definite in modo difforme, a condizione che nel frattempo non sia già intervenuta la decadenza.

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