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Condizionatori d'aria, il nodo dell'autorizzazione

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1102 del Codice Civile che statuisce : «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». Tale diritto al libero godimento trova però specifico limite nel dovere di rispetto della proprietà comune e così del decoro architettonico da considerarsi come quell'armonia di forme e di stili che caratterizzano un edificio. In particolare — atteso che il condominio desidera installare tale impianto sulla facciata dell'edificio — deve innanzi tutto valutarsi l'incidenza di tale apparecchiatura sulla facciata stessa, valutando se non esistano delle alternative tecniche tali da ridurre al minimo la visibilità dell'impianto (ad es. la presenza di balconi entro cui collocarlo od altre strutture idonee: cornicioni o quant'altro). Di conseguenza deve valutarsi nel merito quale sia l'esatta situazione con una stima oggettiva dello stato dei luoghi. Pertanto, eseguite tali valutazioni preliminari, si potrà considerare la possibilità o meno di procedere all'installazione tenuto altresì conto che non può legittimarsi con delibera condominiale una eventuale lesione estetica dell'edificio (essendo quello dell'estetica un diritto soggettivo vantabile da qualsivoglia condomino in quanto collegato al valore stesso del bene). Rifacimento citofono la divisione della spesa È stato approvato con 688,399 millesimi il rifacimento dell'impianto citofonico. Abbiamo deciso di dividere la spesa in base ai millesimi di proprietà. Un condomino ha eccepito che la spesa andrebbe divisa in parti uguali. Si chiede un vostro giudizio. Anna Listino La spesa per il rifacimento dell'impianto citofonico, va suddivisa, come tutti gli oneri condominiali, con i millesimi di proprietà, giusto il disposto di cui all'art. 1123, 1° comma, del c.c. Per quanto riguarda l'eventuale rifacimento degli impianti individuali, ovviamente, ciascun condomino interessato dovrà sopportare la relativa spesa. Unica ed isolata decisione, risalente al 1978, è quella della Suprema Corte in tema di antenna centralizzata, la cui spesa ben può essere suddivisa in parti uguali, decisione quest'ultima a nostro avviso non applicabile alla fattispecie. Canne fumarie quanto bisogna pagare Come ripartire la spesa per la posa in opera delle canne fumarie, resasi necessaria a seguito della trasformazione dell'impianto centrale ad autonomo? Mario Ciocco A norma degli art. 8 e 26 della legge n. 10/91, secondo l'interpretazione ormai uniforme che ne dà la giurisprudenza, la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in singoli impianti autonomi implica l'eliminazione dell'impianto comune e la sostituzione con impianti unifamiliari a gas. Ne consegue che tutte le spese relative, ivi comprese quelle necessarie all'installazione delle canne fumarie anche se al servizio di una colonna di appartamenti, dovranno essere ripartite secondo i millesimi di proprietà generale, perché fanno parte, sempre secondo la legge del progetto unitario che il condominio deve redigere e gestire. Si precisa però un elemento di estrem aimportanza. Ovvero che le spese per l'installazione della caldaia ed le eventuali opere interne ai singoli appartamenti faranno carico al rispettivo proprietario. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (AR

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