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Migranti, il trucco dei giudici per accogliere gli irregolari

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Dopo il diniego alla protezione internazionale vengono graziati dal ricorso in tribunale

Francesca Totolo
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Dopo lo sbarco, un immigrato può procedere alla richiesta di asilo, la quale verrà poi presentata presso le Commissioni territoriali. I trattati internazionali prevedono due forme di protezione: lo status di rifugiato, derivante dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e la protezione sussidiaria, prevista dall’Unione europea e recepita dallo Stato italiano nel 2007. In Italia, però, esiste un’anomalia, ovvero la protezione umanitaria, poi ribattezzata speciale nel 2018.

Questa tipologia di protezione non esiste in diversi Paesi Ue e in altri viene concessa in via eccezionale. Prima i Decreti Sicurezza dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, poi il Decreto Cutro del governo Meloni, hanno cercato di limitarne la concessione per adeguarsi all’eurozona e per contingentare il fenomeno dello sbarco dei migranti economici. Infatti, ora la protezione speciale non è più convertibile in permesso per motivi lavorativi, se non i rari casi, e ha una durata di un anno, rinnovabile per un anno.

 

In media, dal 2017 al 2024, su quasi 529mila domande d’asilo presentate, il 64 per cento ha ottenuto il diniego, mentre il 36 per cento un esito positivo. Tra queste, il 28 per cento dei permessi di soggiorno è stato concesso secondo i principi della Convenzione di Ginevra, un altro 28 per cento è stato consentito come protezione sussidiaria e ben il 44 per cento come protezione umanitaria/speciale. Nel 2019, in seguito all’entrata in vigore dei Decreti del ministro Salvini, la concessione di tale protezione si era ridotta all’1,6 per cento mentre, nel 2024 in seguito al Decreto Cutro, al 14,6 per cento.

In seguito al diniego delle Commissioni territoriali, il richiedente asilo può decidere di presentare un ricorso nelle sezioni specializzate in materia immigrazione dei tribunali, dove viene assistito da un avvocato, spesso con gratuito patrocinio a spese dello Stato. Durante tutto l’iter giudiziale che potrebbe arrivare fino alla Cassazione, l’immigrato mantiene il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale con tutti i benefici e i diritti che ne derivano. In seguito al Decreto Cutro, il ricorso resta l’unico strumento per impugnare il diniego di prima istanza perché è stata eliminata la possibilità di chiedere direttamente al questore la protezione speciale senza passare dal giudizio.

 

C’è un dato che emerge dai ricorsi in tribunale dopo il diniego alla protezione internazionale in Commissione territoriale. Fino al 2020, i giudici si erano espressi a favore della prima istanza nella stragrande maggioranza delle sentenze, in media il 64 per cento dal 2017 al 2020. Dal 2021, questa tendenza si è drasticamente invertita con una netta propensione dei tribunali all’accoglimento dei ricorsi che hanno così concesso il permesso di soggiorno ai richiedenti asilo. Addirittura, nel 2024, solo il 15 per cento dei verdetti hanno confermato la prima istanza e quasi il 75 per cento degli immigrati hanno ottenuto la protezione speciale, la stessa che il governo Meloni ha cercato di limitare per uniformarsi agli altri Paesi dell’Unione europea.

Molte di queste sentenze hanno un comune denominatore, ovvero la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale quando l’allontanamento dal territorio italiano comporti la violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero. In altri casi, il rimpatrio è stato evitato perché, durante la procedura d’asilo, il richiedente asilo avrebbe già avviato un presunto percorso in integrazione in Italia e perché, dopo una lunga permanenza, lo straniero sperimenterebbe una compressione irreversibile della vita privata in caso di ritorno nel Paese d’origine. Alcuni richiedenti asilo hanno ottenuto il permesso di soggiorno perché l’espulsione li avrebbe esposti a condizioni di povertà e di vulnerabilità che avrebbero inciso sulla loro qualità di vita, determinando una condizione degradante.
I ricorsi in tribunali hanno concesso la protezione speciale anche a soggetti già gravati da precedenti «di modesta entità», spiegando nelle sentenze che il richiedente asilo stava sperimentando un iter di integrazione positiva senza pericoli per l’ordine pubblico. Questo orientamento deriva dalla Corte costituzionale (sentenza numero 88/2023) e da altri verdetti della Corte di Cassazione, le quali hanno sancito che la pericolosità sociale deve essere attuale, concreta e prognostica, non presunta dal casellario giudiziale.

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