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Migranti e permesso di soggiorno, "se il reato è lieve..." La sentenza

Christian Campigli
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Un tema, quello dell'immigrazione, da anni al centro del dibattito politico. Un governo che sta cercando, tra mille difficoltà e nell'indifferenza dell'Unione Europea, di cambiare leggi e norme che vanno ad intaccare, in modo indiretto, anche la sicurezza dei cittadini. Una sentenza che apre uno scenario nuovo, che andrà saputo analizzare con attenzione. Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità.

La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso. Una decisione di notevole importanza, quella stabilita dalla Corte Costituzionale con una sentenza (relatrice Maria Rosaria San Giorgio), depositata oggi. La decisione degli Ermellini, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di piccolo spaccio e vendita di merci contraffatte, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

Nella sentenza si legge che "l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice. L'automatismo del diniego è stato ritenuto manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive: sia perché, per le stesse condanne, nell'ambito della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest'ultimo non è automaticamente escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero; sia perché l'automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo”.

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