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Coronavirus, "diventa legge la non punibilità". Vaccini e scudo legale per i medici anti Covid

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Domenico Alcamo
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La recente conversione in legge del decreto Covid 44/2021 ha portato una novità sostanziale circa la protezione giuridica degli operatori sanitari impegnati in prima fila nel contrasto alla pandemia. Ed è contenuta nell'articolo 3 bis. In base all'enunciato della norma, viene previsto che durante tutto lo stato di emergenza dovuto al Covid-19, le fattispecie regolate dagli articoli 589 e 590 del codice penale siano puniti soltanto nei casi di «colpa grave».

Si tratta dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose, contestazioni cui era possibile incorrere nel trattamento dei pazienti affetti da Covid, specie nel momento in cui c'era buio pesto su terapie e si soffriva per un impatto gravoso. Andando a leggere il dettaglio dell'enunciato di legge, si evince come la copertura sia retroattiva, essendo riferibile al momento in cui è stato deliberato lo stato di emergenza, ossia il 31 gennaio del 2020. E per il giudice che sia chiamato a decidere su un caso in questione, vengono sanciti alcuni parametri di giudizio. Per valutare il grado della colpa, infatti, viene chiamato a tenere conto «della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponi bili in relazione al numero di casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienze e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza».

Dunque si tratta di una norma che cala la fattispecie nella particolarità del momento, nel contesto particolarmente difficile su cui gli operatori sanitari si trovavano ad operare. E ci rimanda ai periodi in cui si verificò l'enorme afflusso negli ospedali, c'era grande incertezza sulle terapie, pesava in maniera drammatica esiguità del personale, sottoposto a turni di lavoro sovrumani e delle terapie intensive. Su questi criteri, quindi, il giudice sarà chiamato a valutare i casi che gli vengono sottoposti. Non viene meno la discrezionalità, ma viene incanalata in un sentiero ben preciso. Rimane, ovviamente, la punibilità per dolo. Quindi si tratta di un ampliamento del principio di non punibilità già prevista per i vaccinatori e viene ricompreso l'intero ventaglio delle professioni sanitarie. La norma è stata ovviamente salutata con favore dalle sigle di rappresentanza dei medici.

«Un grande passo in avanti», l'ha definita il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli. «La limitazione della responsabili tà penale ai soli casi di colpa grave non è più limitata alle vaccinazioni, ma riguarda tutta attività prestata durante lo stato di emergenza epidemiologica». Allo stesso modo, aveva esultato il sindacato Fials: «Accogliamo con fa yore questo segnale di civiltà della politica, che stavolta riuscita ad essere dalla parte giusta, dalla parte di lavoratori che, nonostante gravi carenze gestionali e organizzative, sono riusciti a sostenere sulle loro spalle il SSN». La norma aveva suscitato apprezzamento da parte dei partiti di maggioranza. E un rilievo da Fratelli d'Italia. Durante il passaggio del provvedimento a palazzo Madama, infatti, il senatore del partito di destra Alberto Balboni aveva osservato che, così com' è congegnata, la disciplina apre comunque a delle azioni in sede civile.

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