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Mascherine a scuola, la sentenza del Tar del Lazio ribalta il Dpcm: "Illegittime"

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Giorgia Peretti
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"No all’uso indiscriminato della mascherina se c’è distanziamento di 1 metro per i bambini dai 6 agli 11 anni". Il 19 febbraio scorso il Tribunale Amministrativo del Lazio si è espresso a seguito del ricorso di due genitori in merito alla questione mascherine in classe dichiarando illegittimo l’obbligo di farle indossare a scuola ai bambini di età superiore ai 6 anni. Nella sentenza si affrontano temi come l’imposizione indiscriminata dei dispositivi sanitari a scuola e il diritto alla difesa compromesso dallo strumento dei DPCM. L’obbligo dunque viene definito sostanzialmente illegittimo in condizioni di staticità quando sussiste una distanza di almeno 1 metro.

Il ricorso contro il DPCM del 3 novembre 2020 è stato presentato dall’Associazione Vaccipiano contro la decisione del Consiglio dei ministri recante misure urgenti di contenimento del contagio nell’interno del territorio nazionale, nella parte in cui dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

 Il Collegio "osserva che la doglianza della parte ricorrente sulla tempistica dei DPCM che non consentirebbe una piena e adeguata tutela giurisdizionale in quanto i ricorrenti si troverebbero a dover rincorrere i DPCM che si succederanno nel tempo senza poter mai trattare la questione oggetto di causa”. Questione che meriterebbe un trattamento d’eccezione a fronte di situazioni straordinarie in cui, come in questo caso, si è in presenza di atti amministrativi che presentano più volte le stesse misure ma che sono dotati di un’efficacia temporale tanto limitata da compromettere il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Con la sua pronuncia il Tribunale Amministrativo mette il dito nella piaga accendendo il faro sull'enorme gap che esisterebbe fra il DPCM e le indicazioni del CTS che raccomandava di “calibrare” l’obbligo di mascherina, prestando attenzione a “fattori come la compliance del bambino” e prevedendo l’esonero anche in presenza di un generico “fastidio” riferito dallo scolaro e comunque “quando sia garantita la distanza di un metro fra i banchi”.

Sull’utilizzo della mascherina il Comitato Tecnico Scientifico sembra infatti perplesso laddove, auspica il mantenimento della misura ossia l’obbligo indistinto di indossare le mascherine anche al banco facendo, al contempo riferimento al documento dell’Oms, il quale raccomanda, invece, un uso differenziato dell’uso delle mascherine in ambito scolastico per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale. In sintesi, la mascherina dovrebbe essere rimossa in condizioni di staticità dei bambini, con il rispetto della distanza di almeno un metro e in assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione. 

Sebbene il CTS abbia richiamato le istruzioni dell’OMS, non ha espressamente suggerito di tener conto della situazione epidemiologica locale. La decisione di aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a scuola, anche al banco in condizione di staticità appare non del tutto coerente con la scelta dell’amministrazione.

Nel frattempo cresce la preoccupazione tra i genitori sulle  possibili ricadute sulla salute psicofisica dei bambini derivante dall’uso prolungato delle mascherine. E la sentenza del 19 febbraio 2021 del TAR del Lazio N. 02102/2021 fa riesplodere il caso. L’associazione in un comunicato spiega: “Questa sentenza non annulla l’obbligo di indossare le mascherine ai banchi di scuola per i nostri ragazzi ma il nuovo Governo Draghi non potrà non conformarsi alla inequivocabile pronunzia del Tar Lazio".

Scarica la sentenza del Tar

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