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«Buzzi e Carminati al vertice dell'organizzazione, orientavano le condotte illecite»

Uscite le motivazioni della sentenza del processo d'Appello bis

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«Nella scelta della pena, come nell’aggravante dell’articolo 416, questa Corte ha tenuto conto del ruolo svolto da Salvatore Buzzi, unitamente a Massimo Carminati, di vertice e organizzatore della compagine associativa semplice collegata alla gestione delle cooperative, orientandone le scelte e le numerose condotte illecite in materia pubblica, finalizzata a lucrare dal settore degli appalti pubblici, inquinando persistemente e pesantemente, con metodi corruttivi pervasivi e per gran tempo, le scelte politiche e l’agire pubblico dell’ente locale».

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza emessa lo scorso 9 marzo dai giudici della Prima Corte d’Appello nel processo d’Appello bis su "Mafia Capitale" che ha condannato tra gli altri Salvatore Buzzi a dodici anni e dieci mesi e a dieci anni Massimo Carminati. La condanna era arrivata dopo che la Cassazione il 22 ottobre del 2019 aveva fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l’accusa di associazione mafiosa.

 «La figura criminale di Buzzi si caratterizza - proseguono i giudici - per aver pesantemente influenzato ed inquinato l’agire pubblico per anni creando una compagine associativa comprendente personaggi anche di primo piano della vita pubblica, coordinandone l’azione criminale nel perseguimento di numerosi reati-fine per i quali è stata definitivamente accertata la sua responsabilità». «L’episodio criminoso di organizzatore è eccezionalmente grave (…) perché l’agire è diretto alla surrettizia gestione della macchina amministrativa degli appalti dell’ente locale della città Capitale del Paese - si legge - sfruttando le grandi capacità possedute di insinuarsi, con regole spartitorie, qualunque fosse il colore politico dell’amministrazione locale».

In merito alle assoluzioni per la gara Cup, i giudici scrivono:  «Solo per inciso notiamo che Salvatore Buzzi non compie alcuna attività per escludere concorrenti, reali o potenziali, dalla competizione e neppure per condizionare la scelta della commissione aggiudicatrice: alla fine Buzzi ha sfruttato un sistema (ma neppure questo è certo quanto alla misura realizzata dallo sfruttamento) in senso lato politico, fors’anche censurabile sul piano della corretta gestione amministrativa e politica, ma penalmente irrilevante».

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