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Il Tar boccia l'ordinanza anticortei

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Sonostati accolti i ricorsi proposti da Cgil Roma-Lazio e da esponenti della Fds e Rifondazione Comunista. Nello specifico, la I sezione del Tar, presieduta da Giorgio Giovannini, ha annullato l'ordinanza del 17 ottobre scorso 2011, che per trenta giorni, dispose che il «territorio ricadente nel I Municipio della capitale fosse da considerare compatibile solo con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche senza formazione di corteo in alcune aree specifiche». L'annullamento riguarda anche la successiva ordinanza di Alemanno del 18 novembre (con validità sino al 31 dicembre 2011), nella quale si disponeva che, per esigenze di traffico e viabilità, nel centro storico di Roma «fossero da considerare compatibili: manifestazioni statiche da tenersi in alcune aree specifiche (piazza Bocca della Verità, piazza Ss Apostoli, piazza della Repubblica, Circo Massimo, piazza Farnese, piazza S. Giovanni, piazza del Popolo, Sedi istituzionali), e grandi manifestazioni con formazione di corteo, limitandole alla giornata del sabato e lungo uno di cinque itinerari predeterminati». Nel prevedere le limitazioni per i cortei nel centro storico di Roma, il sindaco Gianni Alemanno, in qualità di Commissario delegato per lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità ha «travalicato i limiti assegnati dalla delega» della Presidenza del consiglio dei ministri, per cui le ordinanze annullate «sono state emesse in carenza del relativo potere». È uno dei motivi alla base della decisione del Tar del Lazio che ha annullato le ordinanze sulle limitazioni ai cortei. «Manifestare non è un reato, con buona pace di Alemanno. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso presentato dalla Federazione della Sinistra». Così i consiglieri regionali della Federazione della Sinistra, Ivano Peduzzi e Fabio Nobile e il portavoce romano della Fds, Fabio Alberti che aggiungono: «Il Tar ha annullato l'ordinanza condannando il Comune di Roma e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese di giudizio. È una sentenza importante perché stabilisce l'impossibilità per Alemanno e la sua Giunta di porre in essere in futuro atti di analogo contenuto».

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