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"L'Ama non deve alcun rimborso"

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Sporcizia a Roma (Foto Gmt)

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La notizia della sentenza della Corte Costituzionale, «costretta» ad uscire periodicamente da tre mesi, considerando che è rimasta scandalosamente inapplicata, continua a creare confusione. La Tariffa Rifiuti, che a Roma nel 2003 ha sostituito la Tarsu, ovvero la tassa sui rifiuti, viene considerata dalla Consulta ancora un tributo a tutti gli effetti e dunque non soggetta a Iva. Un vero e proprio terremoto, per aziende e cittadini che, a più riprese, chiedono informazioni su come ottenere un rimborso che a Roma si quantificherebbe in decine di milioni di euro. Occorre quindi fare chiarezza. La Tariffa rifiuti emessa dall'Ama, l'azienda capitolina che si occupa della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana, applica sulla bolletta che arriva all'utente il 10% di Iva. Una voce che, secondo la Corte dovrebbe invece sparire. Un fatto, questo, inoppugnabile ma che ha generato confusione soprattutto in internet dove vari comitati «incitano» al ricorso contro Ama. Eppure, le cose non stanno proprio così. Certamente i contribuenti capitolini, (perché di questi si tratta e non di utenti) dovranno ottenere il rimborso dell'Iva ma, stando alla versione dell'Ama stessa, dall'Agenzia delle Entrate. «Ama, al pari degli altri operatori dei Comuni in cui è stata istituita la Tariffa Rifiuti in sostituzione della Tarsu (art. 49 del D.Lgs n. 22/1997) - recita una nota ufficiale dell'azienda - è tenuta a proseguire la fatturazione con Iva in assenza di novità legislative e/interpretative da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 238 del 16 luglio 2009, pubblicata in G.U. 24 luglio 2009)». La parola insomma spetta al ministero del Tesoro, dal quale dipende direttamente l'Agenzia delle Entrate. «Tutte le aziende ambientali d'Italia - precisa infatti l'azienda capitolina - infatti, sono obbligate all'applicazione dell'Iva in base a interpretazioni ufficiali fornite dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003; risoluzione del 17 giugno 2008 n. 250). Si tratta, peraltro, di un'entrata non di competenza di Ama in relazione alla quale, l'azienda è "mero esecutore materiale" delle posizioni espresse dall'Agenzia delle Entrate. È fuorviante, dunque, sostenere che sia in atto una "indebita riscossione" da parte dell'azienda». Sulla vicenda era intervenuta anche Federambiente, precisando che «le aziende del settore igiene urbana sono aziende che hanno dovuto fungere da esattori dell'Iva per conto dello Stato senza ovviamente ricavarne un utile, sono indifferenti rispetto alla riscossione e al percepimento dell'Iva e chiedono che venga fatta definitivamente chiarezza in sede legislativa a tutela delle proprie attività e anche dei cittadini utenti del servizio».

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