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Contro le «macchinette» nascoste fioccano i ricorsi

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Perquanto riguarda il primo punto, si è chiarito una volta per tutte, che le apparecchiature devono essere ben visibili e non più camuffate o nascoste dietro a frasche. Sui cartelli restano in vigore i vecchi limiti, che andiamo a rivedere. Chiariamo anche che nulla si è fatto per ovviare a quella leggera «distonia», che aveva spinto la Suprema Corte ad intervenire, con una sentenza del 2009, stabilendo che: le postazioni di controllo della velocità devono essere segnalate con cartello ben leggibile, posto almeno 400 metri prima dell'apparecchio. In effetti, la circolare ribadisce le distanze minime stabilite dal codice, non inferiori a: 250 metri su autostrade ed extraurbane; 150 metri su secondarie ed urbane a scorrimento veloce; 80 metri tutte le altre. Per quanto riguarda il posizionamento massimo, resta il limite di 4 km, rivisto dalla sentenza di cui sopra. Le modifiche apportate al codice prima dell'estate, poi, per quanto riguarda i dispositivi installati fuori dai centri urbani, stabiliscono che i cartelli con il limite di velocità da rispettare, non possono essere posizionati a più di un chilometro di distanza. Altro profetico cambiamento, apportato al CDS, riguarda la gestione dei proventi ricavati con dette postazioni, che non vanno più, per intero, solo a chi gestisce i business. Il ricavato va all'ente proprietario della strada e all'organo accertatore spetta solo una: «quota idonea a recuperare le spese». Gio. Mas.

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