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Il Csm insiste: no alla sospensione dei processi

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La bozza di parere presentata alla Sesta Commissione del Csm boccia senza appello l'emendamento al dl sicurezza che sospende i processi su reati compiuti entro il 30 giugno del 2002 e che sono puniti con la reclusione fino a dieci anni, per dare la precedenza ai procedimenti che riguardano delitti più gravi. Il testo è stato messo a punto dai due relatori Livio Pepino e Fabio Roia e la Commissione ne ha cominciato a discutere, nella prospettiva di votarlo oggi e di farlo approdare in plenum la settimana prossima. Il principio costituzionale sicuramente violato è quello della ragionevole durata dei processi, ma ci sono dubbi anche sulla «compatibilità» con l'obbligatorietà dell'azione penale della norma che assegna la «precedenza assoluta» ai procedimenti sui reati più gravi: è troppo rigida e nel concreto determinerà l'«esclusione dell'azione penale per intere categorie reati». Ma è soprattutto sulla sospensione dei procedimenti che il giudizio è impietoso: determinando un'«ulteriore dilatazione dei tempi» della giustizia, avrà un effetto «opposto» a quello che si prefigge; lederà «in maniera assai grave gli interessi e le aspettative delle parti offese» e anche i «diritti dell'imputato», oltre a danneggiare «le possibilità di accertamento» dei reati. Ed è una scelta segnata dalla «irragionevolezza»: è «casuale e arbitrario» lo spartiacque temporale tra processi che devono essere sospesi e quelli che invece devono proseguire; come pure «non ragionevole», la selezione dei reati per i quali va disposta la sospensione dei procedimenti, visto che tra di loro ci sono «numerosi delitti» che «determinano allarme sociale». I consiglieri criticano anche la scelta di aver introdotto queste novità con un emendamento «estraneo» all'oggetto originario del decreto, e così sottratto «ai controlli preventivi di costituzionalità del capo dello Stato e della Commissione Affari costituzionali del Senato». No all'aggravante della clandestinità: «Si fonda su una presunzione di pericolosità che non può automaticamente conseguire a uno status di mera irregolarità amministrativa».

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