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Una multa a chi falsifica le liste elettorali

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Per di più, chi commette questo tipo di reato ha molte probabilità di farla franca: i tempi di prescrizione sono rapidissimi, appena tre anni. Se ne è accorta la Cassazione — con una sentenza depositata ieri — occupandosi, per la prima volta, degli effetti della legge 61 del 2004 che, «in evidente deroga rispetto alla punibilità prevista dal codice penale per il falso materiale ed ideologico», ha previsto solo una «contravvenzione» per chi autentica sottoscrizioni irregolari sulle liste di elettori e di candidati. Per effetto di questa miniriforma, la Suprema Corte ha dichiarato prescritto il reato commesso da un cancelliere, Sergio C., che — in concorso con esponenti della formazione di destra «Fronte Nazionale», per le elezioni del Presidente della Provincia di Rieti e del consiglio provinciale — aveva autenticato firme non apposte in sua presenza. Per questo era stato condannato dal Tribunale di Rieti a cinque mesi e 12 giorni di reclusione. Il verdetto era stato confermato, il 27 novembre 2003, dalla Corte di Appello di Roma. Il difensore del cancelliere è ricorso in Cassazione facendo presente che l'entrata in vigore della legge 61 del 2004 aveva «modificato il regime sanzionatorio relativo alla falsa autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, prevedendo la pena dell'ammenda da 500 a 2000 euro e invocandone l'applicazione».

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