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di GIANNI DI CAPUA È TEMPO di «giudizio costituzionale» per la legge sul falso in bilancio.

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A sollevare le eccezioni di costituzionalità su alcune delle norme, in particolare sui due nuovi articoli del codice civile che disciplinano le false comunicazioni sociali (2621 e 2622), sono stati quattro tribunali: Milano, Palermo, Forlì e Napoli. Giudice relatore è Giovanni Maria Flick (che fu ministro di Prodi). Il 9 marzo è fissata l'udienza pubblica, la decisione si conoscerà nelle settimane successive. Nel mirino, soprattutto le «soglie di tolleranza», cioè l'introduzione di limiti quantitativi al di sotto dei quali non scatta la punibilità; e la «procedibilità», cioè le condizioni di perseguibilità e la riduzione dei termini di prescrizione. A Milano i rilievi di costituzionalità sono stati sollevati nell'ambito del processo «All Iberian» dal pm Francesco Greco, lo stesso che ora indaga sul crac Parmalat: sott'accusa, per il Tribunale del capoluogo lombardo che nel febbraio 2003 considerò fondate le tesi della Procura, le norme che hanno introdotto le soglie di tolleranza: sono considerate non punibili le alterazioni contabili che portano a variazioni limitate o che rappresentano il frutto di stime scorrette non superiori al 10%. Quel sistema, sostengono i giudici milanesi, violerebbe l'articolo 76 della Costituzione: la previsione di «generiche "soglie quantitative", senza alcun parametro di riferimento, si tradurrebbe in una "delega in bianco"». Ma anche gli articoli 3 e 25: troppo «astratta» la scelta di subordinare la sussistenza del reato ad una alterazione «sensibile» della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Così, si lascia «aperta la via all'arbitrio giudiziale e alla creazione di contrastanti orientamenti applicativi». Inoltre, sempre secondo il Tribunale di Milano, le soglie di punibilità «lascerebbero esenti da pena fatti idonei a pregiudicare gravemente la capacità informativa delle comunicazioni sociali» e farebbero dipendere la responsabilità penale da «fattori estranei» alle esigenze informative del destinatario, che è il «bene» da tutelare. Ma i giudici del capoluogo lombardo ipotizzano anche che l'introduzione delle soglie di punibilità confligga anche con l'articolo 8 della Convenzione Osce sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali. Una norma che «impone di prevedere adeguate sanzioni per le violazioni contabili delle imprese al fine di impedire la creazione di "fondi neri" utilizzati a scopo di corruttela»: finalità che rischia di essere «frustrata» perchè «le soglie di punibilità rendono penalmente lecite falsità anche molto rilevanti». Ma sul destino della riforma non incombe soltanto il giudizio della Consulta. Sulle norme che regolano il falso in bilancio si pronuncerà anche la Corte di giustizia europea.

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