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parla l'avvocato

Il diritto alla bigenitorialità durante l'emergenza Covid 19

Quando finisce l’unione coniugale tra due persone, ciò che preme maggiormente tutelare è il benessere dei figli nel loro supremo ed esclusivo interesse. Per questo motivo nei provvedimenti di separazione, divorzio o affidamento, il Giudice dispone per il minore, salvo casi eccezionali, l’affidamento condiviso  tra i due genitori.

“L’affidamento condiviso è divenuto regola generale in epoca abbastanza recente. Prima della legge n. 54 del 2006 il regime ordinario era quello dell’affidamento del minore all’uno o all’altro genitore. Con la riforma del 2006 il legislatore ha voluto valorizzare il diritto alla bigenitorialità, ovvero il diritto del figlio di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e con i rispettivi rami parentali”.

Affrontiamo questo tema delicato con l’Avv. Marina Meucci del Foro di Roma, Avvocato Matrimonialista e Patrocinante presso la Sacra Rota Romana.  “Il diritto alla bigenitorialità” – prosegue l’Avv. Meucci –“secondo anche recenti pronunce della Cassazione, consiste nelgarantire una comune presenza dei genitori nell’esistenza del figlio, in modo tale da assicurare al minore una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e da consentire, invece, ai genitori di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del proprio figlio”.

Nella pratica, tale diritto alla bigenitorialità si traduce nella previsione di un regime di visita per il genitore con il quale il figlio non convive in via prevalente: il Giudice, infatti, nelle sentenze di separazione, divorzio ed affidamento indica tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario con i propri figli.

Tuttavia, nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo,tale diritto di visita può risultare di difficile attuazione. Secondo quanto l’Avv. Meucci ci riferisce, durante la fase 1 del lockdown, in particolare, il diritto di visita alla prole è stato in più occasioni gravemente compromesso, a causa delle restrizioni governative agli spostamenti personali.

“In un primo momento, in assenza di specificazioni da parte del Governo, i Tribunali che sono stati investiti della questione hanno assunto posizioni differenti. Alcuni hanno accordato preferenza alla tutela della salute individuale e pubblica, dichiarando recessivo il diritto di visita e, di fatto, impedendo al genitore non collocatario di vedere i propri figli. Altri, invece, hanno ritenuto il diritto alla bigenitorialità parimenti meritevole di tutela e non sacrificabile. Con una risposta ad una FAQ pubblicata sul sito del Governo, aggiornato al 25 aprile 2020, sono stati consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, anche tra Comuni diversi, pur nel rispetto delle prescrizioni di tipo sanitario ed in osservanza delle statuizioni del Giudice indicate nei provvedimenti di separazione e divorzio o, in mancanza, dell’accordo tra i genitori stessi”.

Una risposta chiarificatrice, quindi, di fondamentale importanzama che, tuttavia, è arrivata dopo quasi due mesi di dubbi e di reale compromissione del diritto alla bigenitorialità. Alla vigilia di un eventuale nuovo lockdown, ci auguriamo che l’interesse primario dei figli a trascorrere del tempo in modo continuativo – per quanto possibile – con entrambi i genitori non trovi ulteriori impedimenti e quanto chiarito dal Governo in aprile, in ordine al diritto di visita dei figli, possa essere procrastinato.

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