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DOPO oltre due mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 276/2003 (24 ottobre u.

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la legge Biagi, arrivano i primi chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni a progetto con la circolare del ministero del Lavoro n. 1/2004 del 8 gennaio 2004. La circolare scende in campo disciplinando la nuova figura dei prestatori occasionali ed evidenziando: le esclusioni dalla nuove norme di alcune categorie di lavoratori; la definizione del progetto contenuto nel contratto di collaborazione; le tutele previdenziali in caso di infortunio o gravidanza; le sanzioni previste in caso di inosservanza delle nuove regole. Risolti i dubbi sui nuovi co.co.co. — I rapporti di lavoro che durano meno di 30 giorni con lo stesso committente e il cui compenso non superi i 5 mila euro non devono contenere nel contratto la natura del progetto. Si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata «portata», secondo il ministero del Lavoro non trovano applicazione le nuove disposizioni. Tuttavia i chiarimenti contenuti nella circolare portano alla conclusione che per questi rapporti, in presenza del requisito di continuità e coordinamento, sia dovuto il contributo previdenziale previsto dalla gestione separata Inps. Obbligo, quest'ultimo, che in un primo momento sembrava escluso. Le «prestazioni occasionali», pertanto, comprendono sia le attività di collaborazione coordinata e continuativa minime sia quelle occasionali vere e proprie. Il compenso che non superi i 5 mila euro, per i rapporti di durata non superiore a 30 giorni, è assoggettato quindi alla gestione separata Inps solo se il rapporto stesso possiede le caratteristiche della continuità e coordinazione. Esclusa la pubblica amministrazione — In base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 276/03 la pubblica amministrazione e il loro personale sono esclusi dall'ambito di applicazione delle nuove norme. La circolare in merito precisa che la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla nuova normativa, mantenendo il riferimento all'articolo 409 n. 3 del Codice di procedura civile.

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