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Contributi Inps, scadenza il 21 agosto

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Si tratta della proroga, o meglio, del differimento della scadenza per il pagamento dei contributi relativi al mese di agosto, entro il giorno 21, previsto dal D.P.C.M. del 17 luglio 2003, allo scopo di evitare i disagi derivanti dalla coincidenza della scadenza con la pausa estiva. Tutte le scadenze dei versamenti contributivi del mese di agosto slittano quindi, senza alcuna maggiorazione, a giovedì 21 agosto. Il differimento riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro in genere, dalle aziende committenti per le collaborazioni coordinate e continuative e per i venditori a domicilio, dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, che effettuano i versamenti con il modello unico di pagamento F24. E' prorogata anche la presentazione della denuncia contributiva mensile (modello DM10/2), mentre è confermato il termine di fine mese per chi presenta la denuncia tramite Internet. Sono interessati tutti i soggetti che effettuano i versamenti unificati con il modello F24, e cioè: - Datori di lavoro, per il versamento dei contributi dovuti per i loro dipendenti in relazione alle retribuzioni di luglio (la proroga vale anche per la denuncia mensile da presentare con il mod. DM10/2). Resta ferma la scadenza all'ultimo giorno del mese per la presentazione delle denunce trasmesse via Internet. Per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono dal termine differito, cioè dal 21 agosto. - Committenti, per i contributi relativi ai compensi corrisposti nel mese di luglio per collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio. - Artigiani e commercianti, con o senza partita IVA, per la seconda delle rate 2003 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sul reddito minimale annuo, per il saldo 2002 ed anni precedenti (50%) e il primo acconto 2003 in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale e alla prima rata dei contributi dovuti sul minimale per i periodi pregressi. - Per quest'anno il reddito minimo annuo per il calcolo dei contributi dovuti è di 12.590 euro. Sulla base di tale reddito il contributo fisso annuo è di 2.115,12 euro per gli artigiani (1.737,42 euro per i loro collaboratori fino a 21 anni di età) e 2.164,22 euro per i commercianti (1.786,52 euro per i collaboratori fino a 21 anni di età). Per i periodi inferiori all'anno i contributi sono rapportati a mese: pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a 176,26 euro per gli artigiani (144,79 per i collaboratori fino a 21 anni) e a 180,35 euro per i commercianti (148,88 per i collaboratori fino a 21 anni). per quanto riguarda i redditi eccedenti il minimale, il contributo per il 2003 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2002, per la quota eccedente il limite (minimale) di 12.590 euro. Le aliquote sono seguenti: Artigiani - 16,80% del reddito superiore a 12,590 e fino a 36.959 euro - 17,80% del reddito superiore a 36.959 e fino al massimale di 61.598 euro per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote sono ridotte rispettivamente al 13,80% e al 14,80%. Commercianti - 17,19% del reddito superiore a 12,590 e fino a 36.959 euro - 18,19% del reddito superiore a 36.959 e fino al massimale di 61.598 euro per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote sono ridotte rispettivamente al 14,19% e al 15,19%. Per i redditi superiori a 36.959 euro annui, è previsto l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota (L.438/1992). Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile - fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte di reddito d'imp

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