Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+

Dirigenti d'azienda, cambiano le regole

default_image

  • a
  • a
  • a

Pensioni già liquidate I trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già pagati dall'Inpdai sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003, con evidenza contabile separata, e dal 1° giugno l'Inps provvede direttamente al loro pagamento, con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati. Pensioni da liquidare Per le pensioni da liquidare con decorrenza fino al 1° gennaio 2003 si applica la disciplina vigente presso l'Inpdai, mentre per quelle con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003, sia dirette sia di reversibilità, il regime pensionistico dei dirigenti d'azienda è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le nuove disposizioni sono applicate alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003. Per quanto riguarda le pensioni dirette, l'accertamento dei requisiti contributivi e assicurativi prende in considerazione l'intera posizione assicurativa, sia per i periodi anteriori al 2003, di competenza dell'Inpdai, sia per quelli successivi, a carico dell'Inps. L'importo della pensione è determinato (principio del pro-rata) dalla somma della quota corrispondente alle anzianità contributive esistenti presso l'Inpdai fino al 31 dicembre 2002, compresi i periodi eventualmente trasferiti o ricongiunti, e della quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003. In caso di pensioni ai superstiti, l'accertamento dei requisiti per il diritto si effettua secondo la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Per il calcolo, dunque, si applicano le aliquote di reversibilità previste alle pensioni dirette in pagamento al momento del decesso, e lo stesso vale anche se in caso di pensione indiretta, se il deceduto non era pensionato ma soltanto assicurato. Pensioni supplementari I titolari di pensioni con decorrenza fino al 1° gennaio 2003, in possesso di contribuzione presso l'Inps per periodi precedenti alla decorrenza della pensione, possono utilizzare tale contribuzione per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare. Per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio, invece, eventuali periodi di contribuzione anteriori possono essere utilizzati per la liquidazione di un unico trattamento pensionistico. La norma vale sia in caso di contributi versati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia per quelli versati nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza successivamente alla decorrenza della pensione liquidata dall'Inpdai, possono essere utilizzati per la liquidazione di supplementi di pensione. Il calcolo della pensione La pensione contributiva è calcolata determinando un unico montante, mentre, per le pensioni retributive con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003, il metodo di calcolo tiene conto dei seguenti elementi: - la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 5 o 10 anni di copertura contributiva, indipendentemente dalla gestione di appartenenza (Inpdai o Inps); per le retribuzioni utilizzate per la determinazione della quota di pensione relativa ai periodi Inpdai fino a tutto il 2002 si applica il massimale annuo stabilito dal decreto legislativo 181/1997; - l'anzianità contributiva riferita ai periodi Inpdai è verificata in base alle regole vigenti in tale Fondo, mentre per i periodi dal 1° gennaio 2003 in poi segue la disciplina vigente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; - le aliquote d

Dai blog