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Modello 730 rimborsi a luglio

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di CARLO MEZZETTI E ALESSANDRO PRETI

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A differenza del modello Unico, tale dichiarazione consente al contribuente di ottenere immediatamente gli eventuali rimborsi d'imposta spettanti e/o di pagare le imposte dovute mediante trattenute, anche rateali, sullo stipendio erogato a partire dal mese di luglio o sulla rata di pensione corrisposta a partire dal mese di agosto o di settembre. Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nel CUD. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. Il pagamento delle imposte con trattenute sullo stipendio In caso di conguaglio a debito risultante dal modello 730 il contribuente ha la facoltà di chiedere la rateizzazione delle imposte dovute e frazionare il debito da un minimo di due ad un massimo di cinque rate mensili di uguale importo. In tal caso, il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio calcolando gli interessi dovuti, pari allo 0,50% mensile. Possono essere rateizzate le somme dovute a titolo di saldo, primo acconto IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, acconto del 20% su alcuni redditi a tassazione separata. I termini di scadenza e le altre date da ricordare Il contribuente che ha presentato il modello 730, ad oggi, deve ricordare le seguenti scadenze: 1) entro il 30 settembre può comunicare al sostituto d'imposta di non effettuare trattenute in acconto o effettuarle in misura ridotta rispetto a quanto dichiarato nel modello 730; 2) entro il 31 ottobre può presentare al Caf un'eventuale modello 730 integrativo, se è necessario apportare correzioni alla dichiarazione già presentata che comportino un maggior rimborso o un minor debito. Il 730 "integrativo": per correggere errori e dimenticanze Il contribuente che nel 730 presentato riscontri errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. Il mod. 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 31 ottobre, esclusivamente ad un Caf. Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al Caf per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto, invece, occorre esibire tutta la documentazione. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative saranno effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Il contribuente che riscontra nel mod. 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari (31 luglio a banche e Poste e 31 ottobre se trasmesso via internet), una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

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