Cerca
Cerca
Edicola digitale
+

Quali compensi all'amministratore per lavori

default_image

  • a
  • a
  • a

Tra i compiti dell'amministratore, poi, non rientrano anche la lettura dei contatori e la contabilizzazione del consumo dell'acqua? N.M. L'attività di amministratore nell'ambito del mandato a titolo oneroso, rientra il compenso va pattuito all'atto della nomina. Altresì è per consuetudine previsto che l'amministratore, a seguito di delibera per lavori straordinari, venga riconosciuta in sede assembleare una provvigione oscillante fra l'01 al 2% dell'importo dei lavori e ciò a seguito del maggior lavoro che nella suddetta occasione lo stesso è tenuto a svolgere. In ultimo, pur nella considerazione che i moderni studi di amministrazione condominiale sono dotati di sistemi informatici idonei a soddisfare le odierne esigenze dei condominii — Es: sistema di contabilizzazione dei consumi idrici riteniamo che fra le attribuzioni dell'amministratore non possa farsi rientrare l'attività di lettura dei contatori individuali dell'acqua e di contabilizzazione. Illuminazione scale ripartire le spese UN condomino del piano pretende che la ripartizione della spesa per l'illuminazione delle scale sia ripartita secondo la tabella di proprietà e non per altezza di piano, adducendo a sua difesa, la mancanza, nel regolamento di condominio, di una tabella specifica ad hoc. Tale difficoltà è sorta da quando l'Acea, erogatrice dell'energia elettrica, ha imposto un solo contatore per tutti i consumi condominiali. Attualmente l'importo della bolletta viene così ripartito: 50% per la forza motrice dell'ascensore, 25% secondo la tabella di proprietà per androne e piano cantine, 25% secondo i piani di altezza e millesimi relativi alla proprietà. Il condomino interessato all'altezza dei piani alti chiede che anche l'altra quota del 25% sia ripartita con la tabella di proprietà con danno dei piani inferiori che non possono accedere al piano terrazzo in quanto non esiste terrazzo di copertura. Biagio Luttazzi La spesa per la forza motrice dell'ascensore e quella per l'illuminazione delle scale, salvo diversa disposizione regolamentare va suddivisa, a mente dell'art. 1124 c.c. per metà secondo le carature di proprietà e per l'altra metà proporzionalmente all'altezza. Mentre la spesa per l'illuminazione dell'androne e del piano cantine va suddivisa con le carature di proprietà. Nel caso in esame, esistendo un contatore unico (Acea) è necessario installare dei contatori (privati) a diffalco dai quali rilevare i due distinti consumi (ascensore/scale ed androne/cantine) e procedere agli addebiti nei modi innanzi indicati, essendo opinabile il criterio sino ad oggi adottato. Lavori alla facciata con sponsorizzazione Il condominio ha usufruito di entrare in seguito alla sponsorizzazione effettuata in occasione della ristrutturazione della facciata. L'amministratore ha effettuato tutta la normativa vigente al fine di ottenere le agevolazioni del 36%. Come si deve comportare nei riguardi dei proprietari che hanno beneficiato di tale entrate? Deve fare una comunicazione? In caso positivo, è possibile conoscere il testo da comunicare ai proprietari? Deve rilasciare la dichiarazione ai vari proprietari per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali anche se hanno pagato una parte della spesa della ristrutturazione mentre la restante è stata pagata tramite la sponsorizzazione? Lea Maliz Non è necessaria alcuna comunicazione ai condomini per gli introiti derivanti dalla «sponsorizzazione». Tale attivo, da attribuirsi ai condomini pro quota millesimale potrà essere utilizzata per operare immediatamente ovvero in sede di consuntivo, una compensazione fra quanto dovuto pro quota da ciascun condomino con quanto a lui spettante pro quota dell'attivo. Per le agevolazioni fiscali l'amministratore dovrà comunicare a ciascun condomino l'importo della spesa sostenuta dal singolo condomino, il quale poi potrà portarla

Dai blog