Valter Lavitola resta in carcere. Il gip: "Da lui ricostruzioni inverosimili". Ecco cosa non torna
Valter Lavitola deve restare in carcere perché, nonostante la confessione, «ha fornito ricostruzioni inverosimili sia per quanto concerne la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto concerne il movente della condotta criminosa ricondotto esclusivamente alla volontà di potenziare la scorta del Ranucci». Così il gip di Roma Iole Moricca nelle tre pagine di ordinanza con cui ha respinto l'istanza presentata dalla difesa dell'ex editore dell'Avanti rappresentata dall'avvocato Sergio Cola. L'indagato, «pur ammettendo di essere il mandante dell'azione delittuosa, ha cercato di ridimensionare fortemente il ruolo svolto nell'organizzazione dell'azione criminosa - negando di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione concretamente messe in atto, negando di avere svolto il sopralluogo in data 15/9/2025 -, e ha offerto un movente diverso, volto evidentemente a dimostrare come avesse agito esclusivamente nell'interesse della persona offesa e non anche per fini personali», si legge nelle tre pagine di ordinanza.
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Non solo. Lavitola deve rimanere in carcere perché «rimane totalmente immutato il rischio di azioni recidivanti - anzi aggravato dalle stesse dichiarazioni dell'indagato che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l'atto intimidatorio che, comunque, anche seguendo la sua tesi - allo stato priva di qualsivoglia riscontro -, avrebbe dovuto essere compiuto mediante l'uso di armi; che parimenti immutato deve ritenersi il pericolo di inquinamento probatorio a fronte del fatto che l'indagato anche in sede di interrogatorio ha confermato di godere di una fitta e ramificata rete di contatti, sicché è di tutta evidenza che la sostituzione della misura cautelare agevolerebbe non solo i suoi contatti con Clesio Tavares ancora in libertà (trovandosi in Africa), ma consentirebbe di corroborare la sua tesi difensiva, ostacolando le ulteriori eventuali indagini che il pm intenda compiere».
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Infine, prosegue il giudice, «permane invariato anche il pericolo di fuga; la circostanza che l'indagato avesse già programmato il viaggio in Camerun per il 4/7/2026 per lo svolgimento di una importante conferenza di servizi a cui era stato poi costretto a partecipare in videoconferenza e che sia solito acquistare biglietti per voli intercontinentali il giorno prima, come sostenuto in sede di interrogatorio, allo stato non pare assolutamente provata, pertanto l'unico dato oggettivo acquisito è che egli ha acquistato il biglietto aereo solo dopo l'arresto degli esecutori materiali; che, comunque, anche a prescindere da tale circostanza, è indubbio che Lavitola abbia una rete di contatti in Italia e all'estero che gli consenta con estrema facilità di allontanarsi dal territorio italiano e far perdere le sue tracce, sicché anche in relazione a tale rischio, l'applicazione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari con bracciale elettronico - tenuto conto della disinvoltura criminale mostrata - deve ritenersi idonea a prevenire il rischio di fuga, come già rappresentato in sede di ordinanza genetica».
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