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Decreto casa ed "edilizia libera": cosa prevede per vetrate, tende, verande...

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Rimuovere le piccole irregolarità edilizie che bloccano le compravendite immobiliari. Questo l'obiettivo del decreto casa, fortemente voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che arriva domani venerdì 24 maggio in Consiglio dei ministri. Quali sono le "lievi difformità" considerate dal provvedimento? La bozza del dl, secondo quanto riporta Adnkronos, si compone di tre articoli. Il primo apporta "modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; il secondo articolo del decreto introduce disposizioni circa le "strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19"; il terzo reca "disposizioni di coordinamento e entrata in vigore" del provvedimento.

 

Le misure introdotte dal dl casa "sono finalizzate a rimuovere quegli ostacoli - ricorrenti nella prassi - che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali", si legge nella relazione illustrativa della bozza del decreto. Appare quindi "concreta e attuale la necessità di rimuovere situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette ’lievi difformità’ e di garantire il legittimo affidamento dei privati proprietari di immobili rispetto a difformità edilizie a vario titolo tollerate dall’ordinamento, che, tuttavia, non consentono di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile".

 

Tende e pergole - Il primo articolo del decreto introduce, tra le altre cose, norme per includere una "nuova fattispecie di intervento di edilizia libera, recependo l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia". Si tratta in particolare "di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera", è scritto nella relazione illustrativa. La disposizione precisa che "le opere in oggetto non possono determinare la creazione di un organismo edilizio rilevante e, comunque, di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche". Insomma, non ci deve essere un aumento di volumi e superfici. 

Opere di "edilizia libera" - Tra le misure introdotte dal primo articolo del decreto ci sono alcune modifiche all’articolo 6, comma 1, del Tue (il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) "finalizzate ad ampliare le categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, ovverosia quegli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto non eccessivamente impattanti". Si tratta "a titolo esemplificativo, di interventi di manutenzione ordinaria, di installazione di pompe di calore < 12 kw, di rimozione di barriere architettoniche e di installazione di vetrate panoramiche amovibili (Vepa) installate su logge e balconi", è scritto sempre nella relazione. Inoltre viene chiarito che "tra gli interventi di edilizia libera rientrino anche la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (Vepa) dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all’interno dell’edificio". 

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