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Coi danni da vaccino la fanno franca. Effetti collaterali gravi, ecco chi paga

Dario Martini
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Le case farmaceutiche che producono il vaccino contro il Covid e hanno stipulato contratti con l’Unione europea possono stare tranquille. Nel caso di danni e contenziosi a causa del farmaco, a pagare saranno gli Stati membri. Quindi, anche l’Italia. Per la precisione, i danni li pagheranno le aziende farmaceutiche, che rimangono le uniche responsabili, ma poi verranno rimborsate dai governi con i soldi dei cittadini.

La liberatoria è messa nero su bianco nel contratto stipulato dalla Commissione Ue con Curevac. Questo vaccino non è ancora stato autorizzato dall’Ema. L’Italia ne ha ordinate 30,2 milioni di dosi. Curevac è l’unica azienda ad aver reso pubblico il contratto. Gli altri produttori, come Pfizer/Biontech e Moderna, preferiscono ancora tenere tutto segreto. Non si sa, quindi, se le clausole inserite siano uguali. Ma la stessa Commissione ha spiegato che tutte le case farmaceutiche hanno richiesto determinate garanzie, senza specificare, però, cosa prevedano.

Il contratto che Il Tempo ha visionato ci permette di scoprirlo. Una settimana fa è stato messo a disposizione degli europarlamentari. Quelli che lo hanno letto avevano solo 50 minuti per esaminarlo, senza poter prendere appunti o scattare foto. Molte parti sono coperte da omissis, come quelle sul prezzo delle dosi. Fatto di cui si lamenta l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti: «La maggior parte del testo rimane oscurata. Altro che trasparenza. Ci chiediamo quali segreti e informazioni sensibili vogliano mantenere nascosti».

 

Omissis a parte, a pagina 4 dell’accordo con Curevac apprendiamo che la Commissione riconosce che «le tempistiche di sviluppo accelerate per fornire la sperimentazione clinica e il programma di follow-up concordato con l’Ema comportano che il contraente (la casa farmaceutica, ndr) in nessuna circostanza può garantire, o assumersi alcuna responsabilità, al momento dell’entrata in vigore del presente APA (l’accordo, ndr) che il Prodotto (il vaccino, ndr) produca i risultati desiderati, cioè mostri un’efficacia sufficiente per prevenire un’infezione da Covid-19, o essere senza effetti collaterali inaccettabili». Non solo. Gli Stati membri «condivideranno i rischi» e saranno «obbligati a indennizzare il contraente in caso di responsabilità sostenuta, liquidazioni pagate e determinati costi relativi a reclami di terzi».

L’art. 1.23.2 ribadisce ancora una volta che «le disposizioni contenute nella presente clausola di indennizzo», riflettono «le circostanze eccezionali della pandemia e la necessità di sviluppare nuovi vaccini a una velocità senza precedenti al fine di consentire una scala molto ampia di immunizzazione».

Ecco, poi, al comma 1.23.3, gli aspetti salienti che mettono al sicuro il produttore: «Ciascuno Stato membro dovrà indennizzare e tenere indenne il contraente (la casa farmaceutica, ndr), le sue affiliate, i subappaltatori e i sub-licenziatari, compresi i partner contrattuali coinvolti in ricerca, sviluppo, produzione e/o consegna, i funzionari, i dirigenti, i dipendenti e altri agenti, rappresentanti e fornitori di servizi (insieme, le "Persone indennizzate") per responsabilità sostenute in relazione a danni personali, danni materiali e perdite (insieme, le "Perdite")». Sono previste delle eccezioni per cui gli Stati non debbano accollarsi i risarcimenti. Ma il paragrafo che ne parla è coperto da omissis.

A questo punto, viene da chiedersi quali siano questi danni che, in gergo, vengono chiamate «perdite» che gli Stati membri, e quindi anche l’Italia, dovranno rimborsare. Lo spiega, il comma 1.23.5: «L’indennizzo sarà disponibile solo per le Perdite che consistono in: (1) responsabilità nei confronti della Parte lesa (omissis) per morte, lesioni fisiche, mentali o emotive, malattia, disabilità, costo dell’assistenza, perdita o danno alla proprietà, perdita di guadagni e interruzione dell’attività; (2) tutti i costi ragionevoli e necessari relativi a tali Perdite, comprese le spese legali, gli onorari di esperti e altre spese di contenzioso o di transazione».

L’unica consolazione, si fa per dire, è che la casa farmaceutica metterà a disposizione dello Stato membro che dovrà pagare i danni «tutte le informazioni necessarie». Ovviamente, «nella massima riservatezza».
 

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