Fase 2: Consulenti lavoro, ecco modifiche necessarie a Dl rilancio
Roma, 28 mag. (Labitalia) - Introdurre alcuni accorgimenti al Decreto 'Rilancio' nel corso del passaggio parlamentare per la conversione in legge, in particolar modo per gli incentivi ed azioni introdotte per sostenere le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non valide per i professionisti. Come ad esempio previsto dall' art. 25 (contributo a fondo perduto), art. 88 (Fondo Nuove Competenze), art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro) del decreto che di fatto escludono centinaia di migliaia di professionisti da importanti provvedimenti in una fase in cui, come tutte le altre realtà del mondo del lavoro, stanno subendo gli effetti della crisi. Sono alcune delle proposte di modifica al D.L. 19 maggio, n. 34, presentate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine oggi alla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
Oltre alla possibilità di far accedere i professionisti ordinistici ai contributi a fondo perduto, già ribadita dal giorno di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, è stato proposto di modificare il comma 1 dell'art. 88 prevedendo la possibilità per i datori di lavoro (di cui agli art. 19, 20, 21 del D.L. n.18/2020, convertito in L. n. 27/2020) – e non solo le “imprese” come specificato nel comma citato -, attraverso un accordo collettivo, di rimodulare l'orario di lavoro per intraprendere percorsi di formazione i cui oneri, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del nuovo “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l'Anpal.
E ancora, includere i professionisti tra i soggetti beneficiari degli interventi straordinari promossi dall'Inail per ridurre il rischio di contagio negli ambienti di lavoro attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori. Intervento che genera anche in questo caso una ingiustificata disparità di trattamento.
Tra le proposte di modifica segnalate dai consulenti del lavoro, inoltre, le disposizioni sugli ammortizzatori sociali (artt. 19 a 2 quinquies) in merito alle tempistiche e le modalità operative per effettuare le domande che, nonostante le modifiche apportate, risultano ancora complesse. La reintroduzione di informative e consultazioni sindacali a fronte di una situazione di crisi come quella attuale, oltre all'impossibilità di ricorrere al licenziamento per g.m.o. fino al 17 agosto 2020, fanno correre il rischio di impattare fortemente sulle realtà imprenditoriali, specie le più piccole.
In particolare, è stata segnalata la discrasia esistente tra questo temine e lo spirare delle 5 settimane aggiuntive di Cassa Integrazione, che massimo a metà giugno esaurirà i suoi effetti. Restano due mesi di buco nel pagamento di stipendi e contributi, impossibili da coprire integralmente in questo particolare periodo di crisi. Tempi lunghi anche per la Cigd per i datori di lavoro plurilocalizzati, per i quali nel decreto non è stata prevista alcuna semplificazione.
Per far partire le domande bisognerà aspettare, spiegano i consulenti del lavoro, 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, attendere un nuovo decreto interministeriale con modalità di attuazione e ripartizione delle risorse, oltre alle istruzioni Inps. Nel documento, infine, considerazioni sulla sorveglianza sanitaria Pagina 2 di 2 (art. 83 e 74); e, in ambito fiscale, la proposta di spostare dal 16 settembre al 1° gennaio 2021 il termine per il versamento e di incrementare a 24 il numero delle rate mensili, assicurando così più tempo ai contribuenti per provvedere alla rateizzazione dei contributi, viste le difficoltà economiche dovranno affrontare nei mesi compresi tra maggio e dicembre 2020.