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Rimossi i pm che rivelano le intercettazioni

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Il Consiglio dei ministri ha approvato il Ddl. Obbligo di avviso per chi è ascoltato ma non indagato

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Per il provvedimento sulle intercettazioni varato ieri dal consiglio dei ministri non c'erano i presupposti di necessità e urgenza fortemente richiamati dal Quirinale. Così, spiega Berlusconi, il governo si è «adeguato al suggerimento» del Colle. Ciò non toglie che il testo — 14 articoli, ai quali se ne è aggiunto in corsa un quindicesimo sull'obbligo di pubblicazione di rettifiche chieste da chi ritiene di essere stato diffamato per articoli o foto — fissa paletti molto più rigorosi per il magistrato che dispone le intercettazioni, obbligando il pm ad avvisare tramite «raccomandata con ricevuta di ritorno» le persone non indagate che sono state depositate registrazioni di conversazioni alle quali hanno partecipato. E ancora: vengono disposte sanzioni pecuniarie più salate (fino a 5.000 euro da un massimo attuale di 258 euro) per il giornalista che pubblica atti vietati e introduce la responsabilità giuridica dell'editore che potrà arrivare a pagare fino un milione e mezzo di euro di sanzione, a seconda della tiratura e della diffusione della testata. Ecco le principali novità. Il pm che esterna si deve astenere, se rivela segreto va sostituito. Il magistrato che ha «pubblicamente rilasciato dichiarazioni» sul provvedimento che gli è stato affidato avrà l'obbligo di astenersi dalle udienze. Nel caso in cui, invece, il pm si macchi della colpa di rivelare il contenuto di atti coperti dal segreto di ufficio, quali le intercettazioni, allora potrà essere sostituito. Vietata pubblicazione fino a chiusura indagini preliminari. Divieto di pubblicazione «parziale o per riassunto o nel contenuto» anche di atti non più coperti dal segreto fino a quando non siano state conclude le indagini preliminari. Niente carcere per giornalisti. I giornalisti che pubblicano le intercettazioni vietate rischiano non più il carcere come previsto in una prima bozza, ma solo ammende più salate: si rischia di pagare fino a 5.000 euro. Obbligo di avvisare i non indagati. A meno che non si tratti di reati gravissimi quali ad esempio mafia, terrorismo e pedofilia, il pm dovrà avvisare le persone che non risultino indagate in procedimenti connessi o collegati di aver depositato intercettazioni che li riguardano. L'avviso deve avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tre mesi per intercettare. Resta immutato il fatto che si può procedere ad intercettazioni per reati che prevedono pene superiori ai cinque anni. Ma la durata per «spiare» viene limitata: il pm ha 15 giorni e la proroga del gip potrà avere una «durata complessiva massima di tre mesi» (mentre prima si poteva procedere di 15 giorni in 15 giorni). Per reati di terrorismo, criminalità organizzata e minacce per mezzo del telefono, invece, il pm ha a disposizione 40 giorni che possono essere prorogati dal gip per periodi successivi di 20 giorni. Restrizioni per intercettazioni ambientali. A meno che non si tratti di reati gravi (terrorismo, mafia, pedopornografia) l'intercettazione «tra presenti» è consentita «solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi in cui è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa». Difensori non possono avere copie verbali. Fino a quando sono in corso le indagini preliminari, i legali delle persone intercettate possono visionare i verbali e i decreti, ascoltare le registrazioni depositate ma sarà loro vietato ottenere copia dei verbali. Archivio riservato per intercettazioni. I verbali e i supporti delle registrazioni dovranno essere custoditi in un «archivio riservato». Pene più severe per pubblici ufficiali «gole profonde». I pubblici ufficiali che rivelano il contenuto delle intercettazioni rischiano il carcere da 1 a 4 anni anzichè da sei mesi a tre anni.

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