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Così la norma sulle leggi da rivedere

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Ecco l'articolo del regolamento della Camera (il n° 71), oggetto del contendere. «1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima. 2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale». La maggioranza sostiene che il riesame della stessa legge deve essere limitato ai soli articoli su cui si sono incentrati i rilievi del Quirinale, ed ha quindi imposto che gli emendamenti in commissione possano essere presentati solo su sette articoli. L'opposizione sostiene che in ogni caso questa decisione spetta all'Aula, cioè alla Conferenza dei capigruppo, e non alle commissioni.

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