Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+

Così le norme approvate al Senato

default_image

  • a
  • a
  • a

2 e all'art. 18 che riguardano spostamenti di capitoli di spesa dal 2002 al 2003. Per il resto l'impianto e il contenuto del provvedimento è invariato. I primi articoli riguardano finalità, accesso alle tecniche, requisiti soggettivi, il consenso informato e le linee Guida che verranno date dal ministro della salute con l'Istituto superiore di sanità entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. L'art. 8 e il 9 riguardano la tutela del nascituro; mentre il 10 e l'11 regolamentano delle tecniche della Pma. L'articolo 12 riguarda i divieti e le sanzioni. Le misure di tutela dell'embrione sono dettate dagli articoli 13 e 14. Gli ultimi quattro articoli stabiliscono che che l'Iss rediga ogni anno una relazione per il ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate; l'obiezione di coscienza per il personale sanitario che non vuole partecipare all'applicazione delle tecniche; un fondo per le tecniche presso il ministero della salute. Ecco in sintesi le regole che dovrà rispettare chi vorrà ricorre alla fecondazione medicalmente assistita. - Accesso alle tecniche di procreazione assistita. Sarà consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono latri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità dovranno essere documentate e certificate dal medico. - No all'eterologa. Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia. - Chi potrà ricorrere alle tecniche di procreazione. Saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, ai gay, alle «mamme-nonne» e alla fecondazione post mortem. - Tutela del nato e del nascituro. Il progetto di legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno dall'applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa. - Consenso informato. La coppia dovrà essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole. Una volta che l'ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento da aprte della coppia. Unica eccezione per motivi di ordine medico-sanitario accertati dal medico che deve presentare per iscritto la motivazione. Un ordine del giorno del relatore impegna il governo a esplicitare linee guida che di fronte ad una revoca del consenso oltre i tempi stabiliti non vi è obbligo di attuazione coercitiva dell'impianto. - Embrioni e sperimentazione. Sono vietate sia la sperimentazione sugli embrioni sia la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. È vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione. - Produzione embrioni. È possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto. - Adottabilità degli embrioni. È prevista l'adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l'impianto da almeno tre anni. - Crioconservazione. È consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della dona che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. - Strutture autorizzate. Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro che verrà istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità; i centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con un appos

Dai blog