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Riforme, più poteri al primo ministro

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Nuove modalità per lo scioglimento delle Camere e per eleggere il Capo dello Stato

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Sarà l'elettorato a individuare il capo della compagine governativa. Si prevede infatti che la candidatura a primo ministro avvenga mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera, con pubblicazione del nome sulla cheda elettorale. Avrà potere di nomina e di revoca dei ministri e potrà chiedere lo scioglimento della Camera. Entro dieci giorni dalla nomina illustrerà il programma alle Camere. Il programma di governo viene «costituzionalizzato»: non sarà solo un atto politico ma sarà anche giuridicamente rilevante e dunque tale da 'imporsì come direttiva guida per tutti i parlamentari di maggioranza nonchè per gli stessi componenti della compagine governativa. Le nuove norme varate dall'esecutivo per le riforme prevedono un iter diverso per le leggi: con un bicameralismo asimmetrico, nel quale la Camera o il Senato federale, secondo le materie trattate esamineranno in via prioritaria i progetti di legge, con possibilità di richiamo da parte dell'altro ramo del Parlamento. A seconda della materia trattata, sarà in questo caso la Camera o il Senato ad avere l'ultima parola. Il bicameralismo perfetto troverà invece applicazione per tutte le altre leggi, tra cui la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali degli Enti locali, le leggi elettorali di Camera e Senato. Sarà sempre il presidente della Repubblica a decretare lo scioglimento delle Camere. Lo scioglimento assume però una diversa natura a secondo che si tratti della Camera o del Senato federale. Per quanto riguarda la Camera, il presidente della Repubblica deve scioglierla quando lo richiede il primo ministro «che ne assume l'esclusiva responsabilità» (se non l'abbia già fatto nell'anno precedente). Il presidente della Repubblica, inoltre, deve sciogliere la Camera quando quest'ultima ha votato contro una proposta sulla quale il governo ha posto la fiducia. Il collegio elettorale per eleggere il presidente della Repubblica, nel disegno di legge di riforma, comprende i componenti delle due Camere e un numero di rappresentanti regionali da determinare attraverso parametri fissi e variabili. Novità anche per il Csm. Il terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, attualmente eletto dal Parlamento in seduta comune, viene diviso in 1/6 eletti dalla Camera e 1/6 eletti dal Senato federale. Inoltre, il vicepresidente del Csm non viene più eletto tra i componenti di estrazione politica parlamentare, bensi designato dal presidente della Repubblica, fra tutti i componenti del Csm. Per quanto riguarda la Corte costituzionale, i componenti salgono da 15 a 19. Fermi restando i cinque di nomina presidenziale e i cinque eletti dalle supreme magistrature, ordinaria e amministrativa, la Camera ne eleggerà tre e il Senato sei. Nel disegno di legge, inoltre, viene previsto un divieto a coprire «incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o di svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge» per gli ex giudici della Corte, per i cinque anni successivi al termine del loro mandato.

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