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Corte dei conti, Ancrel: “Ok riequilibrio del rischio, ma il presidio sui controlli resti forte”

A Firenze giornata di studio sulla riforma, il monito dell'esperto

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FIRENZE – “La responsabilità erariale si può anche riequilibrare, ma solo se la Corte dei conti continua a presidiare con forza la tenuta dei conti pubblici e la qualità dei controlli”. È questo, secondo Luciano Fazzi, vicepresidente dell’Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), il cardine su cui deve ruotare la riforma avviata con la legge 1/2026. Lo chiarisce a Firenze, nel corso della giornata di studio ‘La riforma della Corte dei conti: uno sguardo di insieme e l’impatto sugli Enti Locali’ organizzata dalla Città metropolitana con l’Associazione Contare, Ancrel, Upi e Anci Toscana. Fazzi, nella sua analisi, mette in luce sia le innovazioni sia le potenziali criticità del testo, con particolare attenzione agli effetti sul sistema dei controlli pubblici e sul ruolo della magistratura contabile.

LE OSSERVAZIONI DI FAZZI
La norma, osserva, “ridefinendo la nozione di colpa grave, introduce limiti quantitativi alle condanne risarcitorie e attribuisce un valore esimente ai pareri tecnici e a quelli della Corte” anche nei casi di silenzio-assenso, “con l’obiettivo di rendere più sostenibile il rischio professionale dei dirigenti pubblici e favorire una maggiore serenità decisionale”. In questo quadro, aggiunge, “viene valorizzato il ruolo dei revisori degli enti locali, qualificati come pubblici ufficiali e custodi degli equilibri di bilancio, la cui funzione incide direttamente sulla corretta gestione delle risorse pubbliche e sulla prevenzione dei rischi contabili e finanziari”. La riforma, precisa ancora Fazzi, “non va letta come una deresponsabilizzazione generalizzata, bensì come una diversa allocazione del rischio amministrativo, che richiede un rafforzamento della qualità dei controlli e dell’indipendenza tecnica dei soggetti chiamati a esprimere pareri”.

PARALLELISMO CON LA RIFORMA DELL’ARTICOLO 2407 DEL CODICE CIVILE
In questo senso, prosegue, “è utile fare un parallelismo con la recente riforma dell’articolo 2407 del Codice civile sulla responsabilità del collegio sindacale. In entrambi i casi, infatti, il legislatore ha scelto di riequilibrare il rischio senza eliminare la responsabilità, ma rendendola più prevedibile e sostenibile”. Tra le due fattispecie, però, intercorre una “differenza fondamentale: mentre nel diritto societario quello in gioco è l’equilibrio tra gli interessi privati, nel sistema pubblico è in gioco la tutela del bilancio e dell’interesse collettivo, che impone un presidio ancora più forte sull’indipendenza dei controlli tecnici”.

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