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Cellulari, cambio di numero in 3 giorni

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Illimite massimo dei tre giorni viene quindi confermato. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, si legge nell'ordinanza di cui si aspettano ora le valutazioni di merito, «accoglie l'istanza cautelare, proposta dagli appellanti principali e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata». L'Autorità per le tlc si era rivolta al Consiglio di Stato dopo che il Tar del Lazio aveva dato ragione a Telecom Italia e Vodafone. La sentenza del Tar aveva bloccato la delibera del 2008 che, per l'appunto, fissa in massimo tre giorni il termine per il cambio di operatore conservando il proprio numero, «indipendentemente dall'eventuale termine di preavviso per il recesso previsto dal contratto». Secondo il Tar, il termine dei tre giorni è in contraddizione con la legge Bersani e quindi l'Autorità, deliberando in modo difforme, avrebbe «sostituito le proprie valutazioni a quelle effettuate dal legislatore». Il Consiglio di Stato, invece, la pensa diversamente. I giudici di Palazzo Spada, infatti, ritengono che la legge Bersani «da un lato, riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore», inoltre «nell'introdurre un termine massimo a garanzia del consumatore, non ha intaccato il potere dell'Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura».

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