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L'autorizzazione per alcuni lavori nel giardino di una palazzina

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La mia domanda è la seguente: se per concedere l'autorizzazione, l'assemblea dei condomini deve essere convocata per tutte e quattro le palazzine, ovvero solo per la palazzina di pertinenza, e con quale maggioranza. Enrico Lucci Il suolo su cui poggia l'intero complesso condominiale costituito dalle quattro palazzine, è normalmente parte comune dell'edificio, cioè appartiene in comproprietà a tutti i condomini. Di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine «suolo» usato nell'art. 1117 c.c. ha un significato diverso da quello di cui all'art. 840 c.c. e cioè comprende non la superficie al livello del piano di campagna che viene scavata per la posa delle fondamenta, ma proprio quella porzione di terreno in cui viene ad insistere l'intero fabbricato ed immediatamente la parte inferiore di esso e su cui, quindi posano le fondamenta (Cass. 24/8/1998, n. 8346, 19/9(02 n. 18091). Ne consegue che il condomino proprietario del giardino annesso al suo appartamento al piano terreno può procedere ad eseguire lavori di scavo per utilizzare il sottosuolo e ricavarne un locale autonomo, giacché interviene sulla proprietà che in specificazione del titolo non può ritenersi comune. Compenso per lavori all'amministratore Vi sarei grato se volesse fornirmi chiarimenti su quanto dovuto all'amministratore per lavori straordinari (tipo rifacimento, verniciatura facciate, solai, cortili, etc.). Mauro Di Chiaro Nulla è disposto in ordine ai compensi dovuti all'amministratore per lavori straordinari. Per consuetudine, peraltro, l'assemblea può deliberare, in esecuzione di opere straordinarie, una percentuale variabile fino allo 0,50 ed il 2% sull'importo di spesa. Revisione delle tabelle millesimali Nel nostro condominio l'appartamento B/15 lamenta l'attribuzione dei millesimi alle Tab. III (scale) e Tab. V (l'ascensore), rispetto ai millesimi assegnati ai due attici, dello stesso piano, A/II e A/12 di cui si nota una grave discordanza. Pertanto chiede la revisione delle due tabelle (scale ed ascensore). Vorremmo un'indicazione con quale maggioranza l'assemblea deve deliberare per la modifica della tabella contrattuale e quale spesa importa per la revisione tecnica. Michele De Angelis A norma dell'art. 69 Disp. Att. c.c. la revisione delle tabelle millesimali di proprietà può aver luogo su iniziativa giudiziale anche di un solo condomino quando siano frutto di errore ovvero siano intervenute nel tempo modificazioni che abbiano notevolmente alterato l'originario rapporto tra i valori dei singoli piani o delle singole porzioni di piano. Ovviamente, nuove tabelle millesimali di proprietà possono essere in qualsiasi momento validamente approvate in sede assembleare con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. Nel vostro caso, la asserita discordanza — che riguarda non la tabella di proprietà ma le tabelle di ripartizione delle spese per le scale e per l'impianto di ascensore — può validamente essere eliminata attraverso l'approvazione di nuove tabelle che siano redatte a seguito di una verifica tecnica che elimini eventuali errori. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma.

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