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Giardino privato, come coprirlo con una tettoia

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1102 c.c. ciascun condomino, pertanto, può utilizzare il bene comune (condominiale) al fine di perseguire un proprio interesse purché ciò non venga a ledere la destinazione originaria del bene e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso di specie riteniamo in linea di principio non sussistere le violazioni suddette pertanto, mancando rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi e descrizione tecnica dell'opera, la valutazione non può considerarsi esaustiva. La riparazione dei frontalini A chi spetta la riparazione dei frontalini se la loro caduta provoca danni? Marco Toledo La problematica relativa alla attribuzione delle spese di rifacimento dei frontalini è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte in modo differente e contraddittorio. L'attuale e prevalente indirizzo prevede che vengono poste a carico del singolo condomino le spese del rifacimento del frontalino del balcone di sua proprietà nel caso in cui, come nella fattispecie trattata, il balcone non abbia caratteristiche tali da qualificare apprezzabilmente l'intera facciata. Lo stesso concetto deve pertanto applicarsi all'individuazione del responsabile dei danni per l'eventuale distacco di intonaci. È opportuno, però, precisare che un autorevole magistrato del Tribunale di Roma è di contrario avviso ed è portato a far rientrare i frontalini nelle facciate e dunque a porre le spese a carico del condominio. Recinzione del terrazzo di un condomino Dovendo ripristinare la recinzione di un terrazzo privato di proprietà di un condomino, che serve da copertura al garage comune ed è confinante con una scuola, si desidera sapere come vanno ripartite le spese. Se dovranno essere ripartite con la scuola e in che misura, se la differenza la dovrà sostenere il condomino o il condominio? Franco Borni La spesa relativa al ripristino della recinzione di un terrazzo di proprietà privata grava ad esclusivo carico dei proprietari confinanti; operando la presunzione di comunione del muro divisorio, stabilita dall'art. 880 c.c. salvo diversa risultanza del titolo d'acquisto o di un titolo successivamente intervenuto. Nel caso di specie, quindi, le spese per il muro di che trattasi graverà al 50% sul proprietario del terrazzo e l'altro 50% a carico della «scuola». I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma

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