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+IL CONTENZIOSO Inps continua a crescere: le liti pendenti al 30 settembre ammontano a 851.

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Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando il contenzioso ammontava a 833.643 unità, la crescita è stata del 2,2%. È quanto emerge da un rapporto dell'Istituto di previdenza, sui primi 9 mesi del 2003. L'incremento, si spiega nel documento, «continua ad essere sostanzialmente dovuto al costante aumento del contenzioso per gli invalidi civili». Con oltre 217.000 giudizi in corso, da solo, fa registrare una crescita del 16,6% rispetto al primo gennaio 2003. Ma con le novità introdotte da quest'anno la litigiosità dovrebbe diminuire. Il documento analizza nel dettaglio l'andamento del contenzioso nel periodo luglio-settembre 2003. Nei tre mesi sono stati avviati contro l'Inps 53.359 giudizi dei quali oltre il 40% riguardano le prestazioni agli invalidi civili, mentre il 31% sono giudizi relativi alle prestazioni a sostegno del reddito e riguardano soprattutto le prestazioni in agricoltura. Complessivamente si passa da 841.133 liti a 851.190 con un aumento dell'1,2%. Nello stesso periodo i giudizi attivati dall'Inps sono stati 6.851. Sempre nel terzo trimestre sono stati definiti 50.153 giudizi, dei quali il 34% sono relativi alle prestazioni a sostegno del reddito. Il 26,11% hanno interessato gli invalidi civili mentre le prestazioni pensionistiche definite, rispetto al totale, sono state pari al 17,23%. Al netto del contenzioso relativo alle invalidità civili, che passa da 209.061 al 30 giugno a 217.874 con un incremento del 4,2%, le liti per le altre prestazioni registrano una leggera flessione. Le uniche eccezioni sono relative alle prestazioni a sostegno del reddito, che rimangono sostanzialmente stabili a 282.284 unità (+0,2%), e alle questioni contributive, che passano da 42.163 a 43.784 unità (+3,8%). In calo le precedure concorsuali che segnano un -3,3%, passando da 23.888 a 23.098, mentre per quanto riguarda le prestazioni si passa da 156.214 a 155.542 con una riduzione dello 0,4%. Una riduzione del contenzioso, ad avviso dell'Inps, dovrebbe arrivare dalle novità introdotte con il decreto collegato alla finanziaria. La previsione che la parte soccombente nel giudizio può essere condannata al pagamento di spese, competenze ed onorari salvo quando risulti titolare di redditi bassi, dovrebbe evitare tutte le cause cosidette temerarie molte volte promosse anche perchè le spese erano finora compensate. Viene poi stabilito che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Inoltre, prima di avviare un'azione giudiziaria per il pagamento di interessi e rivalutazioni, il richiedente deve procedere alla domanda mediante diffida contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonchè i dati necessari per l'identificazione del credito.

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