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Non va invasa la facciata altrui

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Questa canala verrebbe realizzata per contenere i fili telefonici, Tv e cavo di messa a terra. Posso io oppormi a tale richiesta, ovvero hanno diritto di invadere la mia proprietà. Lando Borioni La proprietà si estende usque ad siderea ed usque ad infera, di talché la proprietà del suo fondo si arresta al filo della facciata esterna del condominio limitrofo che può utilizzarle sino a tale punto, ma non può invadere con l'apposizione di manufatti sulla facciata lo spazio aereo del fondo confinante di sua proprietà. I condomini pagano la tinteggiatura A chi competono le spese per la tinteggiatura ed il ripristino del muro circostante le finestre e porte finestre — e se lo stesso fa parte della facciata dell'edificio — dell'appartamento contraddistinto con l'int. 25, tenuto conto dell'art. 4 del regolamento di condominio (Non sono di proprietà comune le terrazze a livello degli appartamenti int. 25 e 26 ed i balconi degli appartamenti) e del fatto che il terrazzo in questione si trova al di sopra del cornicione condominiale. Gianni Storpa Le parti considerate e meglio descritte nel quesito che qui si riscontra fanno senz'altro corpo unico con la facciata non essendo l'art. 4 idoneo ad inficiare detta appartenenza. Pertanto le spese di tinteggiatura e ripristino del muro circostante le finestre andranno ripartite in tabella di proprietà tra tutti i condomini. Per i lavori in giardino niente autorizzazione È diritto del Condomino proprietario di un appartamento del piano terra con annesso giardino, effettuare senza l'autorizzazione del Condominio, lavori di sbancamento del giardino stesso, poi ripristinato, per l'ampliamento di locali propri adibiti a rimessa? Può un Condominio proprietario dell'attico con disponibilità del superattico, attualmente collegati con scala interna, realizzare l'apertura di una porta di accesso al superattico nel locale condominiale «fontane», fruendo della scala condominiale di collegamento. Per maggiore chiarezza, precisando che il Condominio è nato come cooperativa edilizia. Nicola del Buono Il proprietario del piano terra non deve chiedere alcuna autorizzazione al condominio per i lavori effettuati nel giardino di sua esclusiva proprietà. Lavori soggetti ai soli limiti posti dall'art. 1122 c.c. L'apertura della porta sul ballatoio del piano terrazze integra l'ipotesi di uso della cosa comune consentita, in quanto è lecito ipotizzare che tale uso non incorra nei limiti posti dall'art. 1102 c.c. Se invece come Lei afferma nel Suo quesito la porta viene aperta nel locale cassone tale uso non è consentito. Impianto autonomo lecito se c'è risparmio Fornitemi informazioni sulla normativa da seguire per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento in impianto autonomo e sulle maggioranze necessarie nonché su eventuali incentivi economici attualmente in essere per tale trasformazione. Luca Perti La trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi unifamiliari può essere effettuata seguendo le disposizioni e l'iter previsto dalla L. 10/91 sul risparmio energetico. In particolare l'articolo 8 comma 1 lett. G qualifica la trasformazione degli impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas come un intervento idoneo a consentire il risparmio energetico e prevede (art. 26 n. 2 della stessa legge) che possa essere deliberato a maggioranza delle sole quote millesimali. Affinché però tale delibera sia effettivamente valida occorre che la decisione di trasformare l'impianto centralizzato in autonomo sia adottata nel rispetto degli obiettivi di risparmio della stessa legge e quindi a seguito della delibera occorrerà che venga attestante sia fattibilità dell'opera e l'effettivo risparmio energetico. In mancanza di tale presupposti la trasformazione dell'impianto centralizzato in autonomo de

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