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Gestione separata, gli assegni del tutorato e le borse di studio per l'estero

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Lo stabilisce il decreto legge 105/2003, convertito - con modificazioni - nella legge 170/2003 che, nell'articolo 1, tratta delle «iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità», con l'obiettivo di dare sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma europeo Socrates-Erasmus, attraverso l'erogazione di borse di studio integrative e di incentivare le attività di tutorato e quelle didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, con il riconoscimento di assegni agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca. Gli importi percepiti in relazione alle attività descritte sono esenti dall'imposta sui redditi per le persone fisiche, così come previsto per gli assegni di ricerca e per le borse di studio per il dottorato di ricerca mentre, per ciò che riguarda l'aspetto previdenziale, il reddito imponibile da prendere a base del calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata, è costituito dall'intero ammontare della borsa integrativa o dell'assegno, mentreb le aliquote contributive sono quelle previste per la generalità degli iscritti alla Gestione separata: - 10% se i destinatari sono titolari di un altro rapporto assicurativo o titolari di una pensione non diretta; - 12,50% se sono titolari di pensione diretta; - 14% se sono privi di altra tutela previdenziale. Per quanto riguarda gli adempimenti nei confronti dell'Inps, l'Ente che eroga le borse o gli assegni è tenuto al pagamento dell'intero ammontare del contributo dovuto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale viene erogato l'importo. Per le somme già pagate nel corso del 2003, il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2003, insieme ai contributi dovuti per gli importi pagati nel mese di agosto. Inoltre, l'Ente deve presentare le denunce annuali degli importi erogati entro il 31 marzo dell'anno successivo se la denuncia è su modello cartaceo (GLA), oppure entro il 30 aprile, se la denuncia avviene tramite supporto magnetico o attraverso internet. Gli studenti che beneficiano delle borse o assegni hanno anche loro alcuni impegni. Intanto, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata a partire dal 2003, e vengono loro applicate tutte le disposizioni riguardanti la materia contributiva e pensionistica della Gestione stessa. Di conseguenza, devono presentare domanda d'iscrizione alla Gestione separata, in qualità di collaboratori, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione della borsa di studio integrativa e dell'assegno di incentivazione. Per il 2003, se l'assegnazione è già avvenuta, l'iscrizione potrà essere effettuata entro il mese di settembre. L'iscrizione può essere richiesta, su moduli già predisposti, alla sede Inps nel cui territorio di competenza ha sede l'Ente che paga la borsa di studio o l'assegno, oppure tramite internet o chiamando il call center Inps al numero 16464. Al termine del periodo di mobilità internazionale, se gli interessati dovranno comunicare la data di cessazione dell'attività, a meno che non intendano intraprendere una diversa attività per la quale siano dovuti i contributi alla gestione separata.

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