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Dimissioni per giusta causa

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Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 269/2002, stabilendo il principio che le dimissioni presentate, ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali o per modificazioni delle mansioni, non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui che hanno reso impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro. Di conseguenza il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa. Il pregresso Fino a tutto il 1998 l'indennità spettava anche a chi si dimetteva volontariamente, ma dal 1° gennaio 1999 non è stato più così: la legge 448/1998 ha cancellato, a partire da tale data, il diritto all'indennità di disoccupazione quando la cessazione del rapporto di lavoro avviene per dimissioni cioè per volontà del lavoratore. Solo chi subisce il licenziamento ha diritto a percepire l'indennità, anche in caso di licenziamento in tronco o di licenziamento per giusta causa. Costituiscono un'eccezione le lavoratrici in maternità che si dimettono volontariamente nel periodo durante il quale esiste il divieto di licenziamento, cioè dall'inizio della gestazione fino al primo anno di vita del bambino: a loro spetta in ogni caso l'indennità ordinaria di disoccupazione. Con la sentenza 269/2002 la situazione cambia ancora, e l'Inps si adegua: tutte le domande e i ricorsi pendenti saranno definiti secondo il dettato della Corte Costituzionale e saranno riesaminate d'ufficio anche le domande e i ricorsi eventualmente definiti in base a criteri diversi. L'indennità ordinaria Il diritto si acquisisce con almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro: in questo caso l'indennità spetta per un periodo di 180 giorni. Dal 1° gennaio 2001 può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età. L'importo è pari al 40% della retribuzione percepita nel trimestre precedente il licenziamento, ma non può superare determinati limiti stabiliti dalla legge ogni anno. È bene tener presente che la domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento. I requisiti ridotti Ai lavoratori che non possono far valere almeno 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio non può essere riconosciuta l'indennità ordinaria. Se però hanno un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni e almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente (comprese festività e giornate di assenza indennizzate, ad esempio per malattia, maternità, ecc.), possono avere diritto ad una indennità per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente, per un importo nei limiti del 30% della retribuzione di riferimento. Anche in questo caso non possono essere superati gli importi massimi stabiliti dalla legge. La domanda con i requisiti ridotti va presentata all'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

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